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Lunedì 29 aprile 2024

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Il Consiglio regionale approva la nuova legge elettorale

La proposta di legge passa con 31 voti favorevoli, 2 contrari e 10 astenuti

La Guida - Il Consiglio regionale approva la nuova legge elettorale

Torino – Con 31 voti favorevoli, 2 contrari e 10 astenuti, il Consiglio regionale ha approvato la nuova legge elettorale del Piemonte.
Alla presenza del presidente di Giunta, Alberto Cirio, l’assemblea ha, quindi, accolto favorevolmente la Pdl 237 “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”, avente quale primo firmatario Michele Mosca (Lega), che ha riassunto i punti salienti del provvedimento, anche alla luce delle modifiche operate in Aula, con il contributo delle opposizioni.

Nuova legge elettorale del Piemonte: i punti salienti

L’articolo 8 disciplina la supplenza dei consiglieri assessori, apportando la prima novità di rilievo poiché sancisce l’incompatibilità tra le funzioni di assessore e quelle di consigliere, determinando la sospensione dalle funzioni di consigliere per il periodo in cui si svolgono quelle di assessore.

Il 10 disciplina il sistema elettorale: 40 seggi sono attribuiti con sistema proporzionale in liste circoscrizionali concorrenti e 10 invece con sistema maggioritario sulla base di liste regionali abbinate al candidato Presidente.
Il premio di maggioranza determina che alla coalizione vincente vada almeno il 55% dei seggi, ovvero 28, in caso di vittoria con una percentuale inferiore al 45% dei voti validi; almeno il 60% dei seggi, cioè 30, in caso di vittoria uguale o superiore al 45% e inferiore o uguale al 60% dei voti validi; infine almeno il 64% dei seggi, quindi 32, in caso di vittoria con percentuale uguale o superiore al 60% dei voti validi.
Le circoscrizioni elettorali risultano immutate rispetto alle attuali.

L’articolo 13 individua le soglie di sbarramento: coalizioni almeno al 5% dei voti validi e le liste che singolarmente abbiano conseguito un risultato superiore al 3%.

L’articolo 14 norma la parità di genere, altra importante novità del testo, stabilendo che nessuno dei 2 sessi, sia nelle liste circoscrizionali sia in quelle regionali, possa essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati tenendo inoltre conto dell’alternanza fin dove possibile. Viene introdotta la preferenza di genere permettendo all’elettore di esprimere fino a 2 preferenze, con annullamento della seconda in caso di preferenze per candidati dello stesso sesso.
Le liste regionali (listini) sono composte da 10 candidati oltreché da un numero variabile di candidati supplenti (da 2 a 4) che entrano a farne parte solo in caso di eventuale esclusione di uno dei 10 indicati.

L’articolo 19 norma la presentazione delle liste circoscrizionali, confermando l’attuale disciplina in relazione al numero di firme dei sottoscrittori e alle modalità, aggiungendo l’esonero dalla raccolta di firme per le liste di candidati che hanno ottenuto una dichiarazione di collegamento con un consigliere appartenente al gruppo misto da almeno 2 anni.

L’articolo 20 disciplina la presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale senza apportare significative modifiche alla legislatura vigente.

L’articolo 27, nell’assegnazione dei seggi, tiene conto del premio di maggioranza e della garanzia di rappresentanza delle minoranze; è inoltre prevista la riserva di seggio per il candidato Presidente secondo classificato.

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