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Lunedì 29 aprile 2024

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Referendum 2, scheda arancione: misure cautelari

Limitazioni delle misure cautelari: abrogazione del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988

La Guida - Referendum 2, scheda arancione: misure cautelari

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Referendum 2, scheda arancione: misure cautelari

Il quesito recita: “Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché’ per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?”.

Spiegazione

Le misure cautelari sono provvedimenti limitativi della libertà dell’imputato, emessi generalmente nel periodo dell’istruzione preliminare e successivamente nel corso del processo.

Vengono adottati dall’autorità giudiziaria sulla base di specifici presupposti: per scongiurare 1) il pericolo di inquinamento delle prove; 2) il pericolo di fuga; 3) la possibilità che vengano compiuti delitti di mafia o gravi delitti con uso delle armi; 4) delitti della stessa specie.

Benché sia presentato come inerente la sola custodia cautelare, il quesito interessa tutte le misure cautelari, sia coercitive (oltre la custodia in carcere e gli arresti domiciliari, anche l’obbligo o il divieto di soggiorno, l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento nei luoghi frequentati dalla persona offesa), che interdittive (divieto temporaneo di esercitare una professione o un’impresa, ovvero di esercitare pubbliche funzioni).

Se vincesse il “sì” decadrebbe la possibilità di emettere qualsiasi misura cautelare ove ricorra l’ipotesi di un pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato.

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