Chi gestirà lo sci nella “Crissolo del futuro”?
12 dicembre 2025
Cuneo
Neppure la recentissima assegnazione di un contributo regionale di un milione di euro (“Bando neve”) sembra aver sopito le polemiche a Crissolo. L’attenzione è focalizzata su un interrogativo che in paese si rincorre da mesi: data per persa ogni velleità di apertura invernale, chi gestirà lo sci della Crissolo del futuro? A far discutere è il recente il rinnovo della convenzione per tutto il 2026 con la Rumm Club di Grumo Nevano, alle stesse condizioni degli anni precedenti, per la gestione dell’impianto seggioviario e delle strutture annesse di proprietà comunali. Proprietà comunali che a breve verranno implementate con l’acquisizione di due skilift (a fine vita tecnica ma revisionati) e di un ampio locale ristoro (oggi di proprietà della Sipre di Gabriele Genre) per 730.00 euro. “Come si può scrivere - si riporta anche sui social - che ‘ad oggi non sono pervenute delle criticità in merito alla gestione annuale dell’impianto seggioviario e delle strutture annesse di proprietà comunali, sia durante il periodo estivo che il periodo invernale’, mentre la seggiovia è rimasta ferma per tutta l’estate scorsa e rischia di esserlo anche per tutto l’inverno in atto? Qualcuno si è mai soffermato a leggere i contenuti delle 8 pagine della convenzione?”. Una convenzione che a livello di giorni di apertura prevede, per quanto riguarda il periodo invernale che gli impianti siano aperti il sabato, la domenica ed il lunedì, i giorni di vacanza dal 6 dicembre 2025 al 30 aprile 2026 ed in occasione di altre festività e per quanto riguarda il periodo estivo, tutti i sabati e le domeniche di luglio, tutti i giorni di agosto ed il primo fine settimana di settembre. Eventuali aperture straordinarie dovranno essere concordate tra Comune e gestore. Fermo restando il fatto che “resta salva, anche nei giorni ricompresi nel calendario di cui sopra, la facoltà per il direttore di disporre la chiusura parziale o totale del comprensorio sciabile per ragioni di sicurezza” la convenzione dice chiaramente che “costituisce facoltà di revoca per giusta causa qualsiasi violazione delle norme vigenti operata dal Concessionario, senza ciò che debba derivare alcun obbligo di indennizzo da parte del Concedente”. E che “costituisce inadempienza il mancato rispetto del calendario di apertura e delle tariffe da applicare”.