Revello – Si è concluso al tribunale di Cuneo il processo relativo alla morte di E. B., operaio della Energetikambiente, impianto per la raccolta dei rifiuti deceduto il 16 ottobre 2016 schiacciato dal muletto. Insieme a un collega che guidava il mezzo, E. B. stava spostando un cassonetto all’interno del piazzale dello stabilimento quando, su un breve tratto in discesa, l’operaio che era in piedi sulle forche del muletto perse l’equilibrio e venne travolto dal mezzo che il conducente non riuscì a fermare in tempo. Dell’incidente erano stati chiamati a rispondere in tribunale F. M., amministratore delegato dell’azienda, a cui l’accusa contestava una carenza nella documentazione relativa alla valutazione del rischio A. M., responsabile del sito produttivo, che doveva rispondere della mancata organizzazione all’interno del cantiere. L’operaio che guidava il muletto, che non era abilitato alla movimentazione di quel mezzo, ha patteggiato la pena. Nel corso dell’istruttoria è emerso che in quello stabilimento solo un operaio aveva l’autorizzazione alla guida del muletto, ma che anche altri impiegati lo utilizzavano. “L’unico operaio abilitato – aveva detto il pubblico ministero nelle sue conclusioni – sapeva che il freno di quel muletto era un po’ difettoso e che per fermarlo occorreva pigiare con forza. Se alla guida ci fosse stato lui non si sarebbe verificato l’incidente”. Secondo l’accusa quindi, a fronte del fatto che quell’operazione veniva svolta anche da altri operai e che quindi non era fuori dalla norma, il datore di lavoro avrebbe dovuto predisporre, nel documento di valutazione del rischio, un accesso preciso alle chiavi del muletto e l’identificazione di chi lo usava, mentre al responsabile della struttura competeva una chiara istruzione sull’utilizzo del carrello; per questi motivi ne ha chiesto la condanna a un anno di reclusione con i benefici di legge. Secondo le difese invece tutti gli operai erano stati adeguatamente formati e se c’era qualcuno che trasgrediva avrebbe dovuto essere segnalato dal capocantiere o dall’addetto del muletto e per questo motivo hanno chiesto l’assoluzione dei due imputati e in subordine il riconoscimento delle attenuanti in considerazione anche dell’avvenuto risarcimento. Il giudice ha deciso di assolvere F. M. per non aver commesso il fatto, mentre ha condannato A. M. a sei mesi di reclusione più il pagamento delle spese processuali.