L’assessore regionale e già sindaco di Cuneo, Alberto Valmaggia, a una settimana di distanza dalle riflessioni sull’ipotizzata revisione dello Statuto della Fondazione Cr, interviene portando ulteriori elementi di approfondimento e di confronto. Questo il testo integrale del suo contributo.
Il dibattito aperto sul futuro della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo merita qualche approfondimento: cerco di contribuirvi per l’amore che porto a questa città e al suo territorio, senza la presunzione di voler insegnare a chi è più competente di me e senza voler invadere campi e responsabilità che competono ad altri.
Sono però stato stimolato dalle considerazioni del Presidente della Fondazione che motiva le future scelte, ritenute obbligate (“Ci è richiesto dall’Accordo ACRI-MEF”), basandole sull’accordo tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e l’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa (ACRI), sottoscritto il 22 aprile 2015.
Sono andato allora a leggermi questo accordo sfruttando l’aspetto positivo della rete: immediata disponibilità del testo, accessibilità a tutti. Nell’introduzione sono elencate una per una tutte le Fondazioni che, attraverso l’ACRI, hanno sottoscritto l’accordo, tra cui quattro della nostra provincia (non compare quella di Fossano) insieme a sette delle altre realtà piemontesi. Invito tutti i portatori di interesse legati alla nostra Fondazione, se non l’avessero ancora fatto, a leggere con attenzione il testo dell’accordo che indica in modo chiaro gli obiettivi e le strade da seguire per attuarli.
L’accordo individua cinque obiettivi che vorrei citare testualmente:
“Le Fondazioni ritengono opportuno definire parametri di efficienza ed efficacia operativa e gestionale assumendo l’impegno di applicare criteri di condotta comuni in ordine a quanto di seguito rappresentato:
– individuare criteri di determinazione dei corrispettivi economici comunque denominati (compensi, indennità, gettoni di presenza, medaglie, altri oneri ecc.) da attribuire ai componenti degli organi, in modo da assicurare la loro coerenza con la collocazione delle fondazioni nel terzo settore e l’assenza di finalità lucrative…;
– favorire…. l’obiettivo di garantire il periodico ricambio degli organi delle Fondazioni al fine di mantenere un elevato gradi di responsabilità nei confronti del territorio;
– assicurare adeguati livelli di professionalità dei componenti degli organi attraverso procedure di nomina che valorizzino adeguatamente i percorsi professionali e il possesso di competenze specialistiche;
– preservare la funzionalità del circuito della responsabilità sociale delle fondazioni garantendo il pieno rispetto del principio di trasparenza e la diffusione di informazioni complete alla collettività sull’attività svolta usando le modalità e gli strumenti più idonei, fruibili e funzionali;
– garantire il rispetto dell’art.6 del decreto legislativo n.153/99, evitando che le Fondazioni controllino banche anche attraverso accordi, in qualsiasi forma conclusi, che consentano l’esercizio di un’influenza dominante”.
In altra parte dell’accordo si richiama il rispetto della rappresentatività di genere (art.8 comma 3), ma non ho trovato una indicazione sul rapporto tra soggetti designanti pubblici e privati.
Nell’Accordo si richiama il vincolo del doppio mandato e l’affermazione che “le Fondazioni garantiscono la presenza nei propri organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza”, (art.8 comma 1), ma non c’è un’indicazione sul limite numerico dei membri del Consiglio di indirizzo.
Semmai si dice che“i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all’attività istituzionale della Fondazione. Le Fondazioni, al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, promuovono uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei settori di intervento delle fondazioni. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati: i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all’Organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche nelle forme ritenute idonee ad una adeguata divulgazione”.
Con il richiamo testuale di parti dell’Accordo spero di aver incuriosito i portatori di interesse cuneesi e ribadisco l’invito ad approfondirlo: sono poche pagine, solo 13 articoli. Dal mio modesto osservatorio non rilevo che le indicazioni dell’accordo nazionale spingano nella direzione di una rappresentanza equilibrata tra enti pubblici e soggetti privati tra gli enti designanti, né che indirizzino verso un generale dimagrimento dei Consigli. Nei compensi, magari, ma non nella rappresentatività.
Quando una settimana fa auspicavo un dialogo aperto e trasparente con il coinvolgimento pieno e attivo delle diverse realtà territoriali intendevo proprio quanto poi, leggendolo, ho ritrovato ben declinato nell’Accordo.
Un’ ultima osservazione: nell’articolo 13 (“Attuazione del protocollo”) si legge:
1. “Le parti si impegnano a valutare gli effetti del presente Protocollo e l’opportunità di rivederne il contenuto quattro anni dopo la sua sottoscrizione”
2. “Le Fondazioni adottano le modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti del presente Protocollo entro dodici mesi dalla sua sottoscrizione”.
I dodici mesi scadevano il 22 aprile 2016 e manca meno di un anno alla verifica quadriennale (aprile 2019).
Alberto Valmaggia