editoriale

Luci e ombre della nuova legge elettorale in approvazione

La soglia massima di seggi per lo schieramento vincitore e il voto di preferenza

Andrea Levico 03 ottobre 2026

Cuneo

Torna alla Camera, per la votazione definitiva, la proposta di legge elettorale elaborata dalla maggioranza di Governo (denominata “proposta-Bignami”, o anche “stabilicum” o “melonellum”).

La situazione è paradossale: chi contesta la nuova legge non può nemmeno difendere quella vigente, per molti aspetti considerata incostituzionale. La classe politica si dimostra incapace di scrivere una buona legge elettorale, perché non riesce ad astrarre un ragionamento dalla situazione del momento, agendo solo nell’ottica del profitto immediato che ciascun partito o schieramento può ottenere da ogni singola norma. Scrivendo leggi ancorate alla situazione presente ci si auto-condanna a doverne poi scrivere altre, non appena il contesto sarà significativamente cambiato; esso del resto muta di continuo, dato che la situazione politica per sua natura cambia e si evolve incessantemente. Ed è causa di questa dinamica che assistiamo, appunto, alla quinta riforma in 33 anni; cosa mai avvenuta altrove.

La denominazione “Stabilicum” avrebbe quindi potuto contraddistinguere una legge elettorale destinata a restare finalmente stabile nel corso dei decenni (come lo furono per 44 anni quelle approvate nel 1946/’48), punto di riferimento del gioco politico come lo può essere il regolamento degli sport: partiti ed elettori potrebbero così ragionare, nei rispettivi ruoli, sulla base di regole chiare, scritte in base a dei principi e non alle convenienze immediate di qualcuno.

Con “Stabilicum” si è invece inteso un sistema elettorale che garantisca allo schieramento vincitore un numero elevato di seggi e, quindi, una solida maggioranza in Parlamento, grazie alla quale si pensa di garantire una stabilità, cioè una lunga durata, del Governo. Ovviamente, un Governo diventa stabile soprattutto se i seggi ottenuti dalla maggioranza vengono occupati da dei fedelissimi del leader di turno; ed in questa prospettiva l’iniziale assenza del “voto di preferenza” faceva intendere la volontà di attribuire ai leader di ciascun partito il pieno potere di scegliere chi sarebbe entrato in Parlamento.

Va detto che nell’iter parlamentare qualche significativo miglioramento c’è stato, sia rispetto al testo iniziale, sia rispetto alla legge attualmente vigente. Anzitutto, è stato posto un tetto massimo al numero di seggi assegnabili alla maggioranza, cosa di cui si era dimenticato (in barba alla sentenza 35/2017 della Corte Costituzionale) chi nel 2017 scrisse la legge-Rosato; ed è per effetto di tale dimenticanza che l’attuale maggioranza dispone del 60% dei seggi avendo pur ottenuto nel 2022 solo il 43,8% dei voti; mentre secondo i giudici costituzionali non avrebbe dovuto averne più del 55%. Questo vecchio limite fissato dalla legge-Calderoli del 2005 e dalla mai applicata legge-Renzi del 2015, salirà ora a circa il 57,5% (essendo stato fissato da chi in questo momento detiene il 60% dei seggi e scrive le regole ipotizzando, evidentemente, di uscire vincitore anche dalle prossime elezioni).

Quantomeno, però, è stata innalzata la soglia minima necessaria per ottenere il 57,5% dei seggi, che spetterà alla coalizione vincitrice soltanto se otterrà non il 40%+1 dei voti (già previsto dalla legge-Renzi), bensì il 42%+1. Ciò significa che se, come è avvenuto nel 2013 e nel 2018, nessuno schieramento supererà il 42% dei voti, tutti i seggi verranno distribuiti con metodo proporzionale puro; ogni partito avrà una percentuale di seggi pari a quella dei voti ottenuti.

Secondo evento positivo è stata la reintroduzione (dopo 33 anni) del “voto di preferenza”, che consente all’elettore di scegliere, tra i candidati di una lista, quello da cui vuole essere rappresentato. Vero è che, si stima, solo un terzo dei seggi verrà assegnata con questa modalità; però è un primo passo che spezza il potere totale di cui le segreterie di partito hanno goduto negli ultimi anni. Infatti, in ciascuna circoscrizione il primo seggio ottenuto da ciascuna lista verrà assegnato al suo capolista; sicché solo per le (poche) liste che avranno diritto a più di un seggio si avrà l’assegnazione degli altri seggi in base alle preferenze.

Detto di questi aspetti positivi (cui dovrebbe aggiungersi quello di consentire il voto fuori-sede a chi si trova distante dalla propria residenza per motivi di studio o di lavoro), nondimeno restano numerosi quelli negativi. Anzitutto, sono stati sì aboliti i folli collegi uninominali “bloccati” della legge-Rosato (nei quali vincevano in automatico i candidati della coalizione che otteneva la maggioranza di voti proporzionali in ogni circoscrizione); ma sono nati dei “listoni” nazionali bloccati (di 70 nomi alla Camera e di 35 al Senato) dai quali usciranno i nomi dei parlamentari a cui andranno i seggi aggiuntivi, che consentono alla coalizione vincitrice di ottenere il 57,5% dei seggi nel caso in cui essa superi il 42% dei voti. Tali “listoni” (simile al “listino” previsto per le elezioni regionali) derogano totalmente a quel rapporto tra eletto, elettori e territorio che era stato alla base della riforma del 1993, quando si insistette sulla necessità che ciascun eletto avesse un proprio chiaro elettorato di riferimento, al quale rendere conto del proprio operato. Nelle leggi del 2005 e del 2017 questo rapporto è totalmente venuto meno; e nella nuova legge resta molto annacquato.

Per quanto riguarda i seggi da assegnare su base locale, l’illeggibile e non-funzionante sistema previsto dalla legge-Rosato è stato corretto stabilendo che quando non si sa dove assegnare un seggio, lo si assegna dove c’è un posto libero (quindi, se una lista avrà diritto ad un seggio in una circoscrizione in cui ha ottenuto molti voti, ma nella quale tutti i seggi in palio siano già stati assegnati ad altre liste, glielo si attribuirà nella prima circoscrizione in cui ci sia ancora un seggio libero, nella quale potrebbe però aver ottenuto un pessimo risultato). Soluzione pratica, ma poco rispettosa. Altro tasto dolente è l’incremento del numero di firme necessario per presentare una nuova lista, che è così elevato da impedire, di fatto, l’accesso alle elezioni a tutti i piccoli movimenti.

Su tutto, poi, si staglia l’insoluto “rebus” sull’effettiva necessità di una regola che, modificando le scelte degli elettori, assegni a tavolino la maggioranza dei seggi a una coalizione che abbia ottenuto soltanto la maggioranza relativa dei voti. Dal 1994 in poi, le leggi scritte da queste maggioranze hanno spesso avuto, infatti, una vita molto breve e tormentata, perché approvate senza consultare le opposizioni, che poi le hanno modificate appena hanno potuto. Paradossalmente, la stabilità normativa è esistita molto più con i sistemi proporzionali del periodo 1946/1994 che con quelli misti/maggioritari del periodo 1994/2026. Il concetto di stabilità ha, quindi, molte sfaccettature. E va anche considerato che in un contesto internazionale quantomai inquietante, come è quello in cui siamo piombati dal 2022 ad oggi, servirebbe prima di tutto un sistema che consenta di selezionare persone che siano all’altezza della situazione e partiti che sappiano prendere decisioni assennate. Se si considera questo, si capisce come la legge elettorale sia, in definitiva, la base di tutte le decisioni che vengono poi prese dagli eletti nei 5 anni successivi; perché definisce chi accede al Parlamento e i rapporti di forza tra i partiti.

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