Si conclude con l’assoluzione il processo tra Acqua Eva e Acqua Sant’Anna
28 novembre 2025
Cuneo
Si è concluso con l’assoluzione il processo cuneese delle acque, quello che aveva portato sul banco degli imputati il marchio Sant'Anna, con il suo amministratore Alberto Bertone recentemente scomparso e il suo direttore commerciale Luca Chieri, a seguito della denuncia della famiglia Rivoira proprietaria della società Fonti Alta Valle Po che imbottiglia Acqua Eva. L’accusa sostenuta dalla Procura di turbata libertà di commercio e diffamazione era partita dalla segnalazione di un articolo pubblicato su un blog ‘civetta’ denominato mercatoalimentare.net e intitolato ‘Inchiesta: Acqua Eva è un brand di proprietà Lidl?’ In cui si adombrava un conflitto di interessi e un danno per i centri della grande distribuzione organizzata che commercializzando sui loro scaffali le bottiglie della società di Paesana avrebbero di fatto favorito un loro diretto concorrente. In chiusura dell’articolo anche l’affermazione che già molti responsabili di supermercati e ipermercati avevano iniziato a mettere fuori listino il marchio Eva. Le indagini portano all’identificazione di Bertone e Chieri come responsabili di quell’iniziativa realizzata materialmente sotto la loro direzione da un giovane stagista che, a conclusione dell’inchiesta, aveva definito la propria posizione con una sentenza di non luogo a procedere dopo lo svolgimento della messa alla prova. Dopo la pubblicazione dell’articolo sul blog ad aprile del 2018, una mail con allegato il link dell’articolo venne inviato al responsabile acquisti di Coop Italia che subito chiese spiegazioni ai vertici di Fonti Alta Valle Po. Secondo l’accusa, nonostante le spiegazioni fornite, la società si vide annullati una serie di contratti di fornitura per circa 10 milioni di bottiglie e vide naufragare una importante trattativa con la Red Circle di Renzo Rosso che avrebbe portato all’internazionalizzazione del marchio Acqua Eva. Una danno che ha portato la parte civile a chiedere un risarcimento di 11 milioni di euro. Per il pubblico ministero Carla Longo quella pubblicazione riconducibile con certezza a Bertone e Chieri non solo era idonea alla commissione del reato ma che negli effetti produsse il danno che i due imputati si sarebbero prefissati e cioè quello alla reputazione della società Fonti Alta Valle Po, ai suoi rapporti commerciali in corso e quelli che si sarebbero potuti concretizzare. Una responsabilità che ha portato l’accusa a chiedere la condanna per Luca Chieri (per Alberto Bertone è stato chiesto il non luogo a procedere per estinzione del reato) a 5 mesi di reclusione e 750 euro di multa. Richiesta di condanna cui si è associata la parte civile con gli avvocati Nicola Menardo e Federico Canazza chiedendo un risarcimento di 11 milioni e 24mila euro, “chi scriveva quell’articolo - aveva sottolineato Menardo - si rivolgeva ai buyer della grande distribuzione organizzata invitandoli a non comprare più l’acqua Eva, scrivendo che già alcuni avevano messo fuori listino il marchio, creando così la suggestione dell’effetto gregge”. Un effetto domino per il quale, secondo la parte civile, i vertici di Acqua Eva si videro costretti a fornire spiegazioni e documentazioni sulla propria compagnie societaria per rassicurare i propri acquirenti, finendo comunque fuori listino da parte della Coop Alleanza 3.0. “Ai responsabili della Grande Distribuzione Organizzata interessa solo il profitto e affermare che rinuncerebbero ad un contratto proficuo a causa di un gossip è solo una barzelletta” ha contestato nella sua arringa l’avvocato Salvatore Crimi secondo cui, come già dichiarato da Bertone e Chieri quando deposero in tribunale, quell’articolo aveva avuto il solo scopo di creare un po’ di imbarazzo ai Rivoira e costringerli a fornire spiegazioni in merito alla presenza nella loro società del proprietario della Fruit Service che in Italia gestiva tutti i contratti di fornitura per conto della Lidl. Per la difesa quell’articolo non solo non era idoneo allo scopo diffamatorio ma non avrebbe mai potuto esserlo perchè era stato inviato solo al responsabile acquisti della Coop, “mentre per il reato di diffamazione la comunicazione deve coinvolgere più persone”. “La verità è che la scelta della Coop Allenza 3.0 è stata dettata solo da scelte commerciali strategiche e che quell’articolo voleva solo essere una rivendicazione per quelli che alla Sant'Anna avevano vissuto come veri e propri torti” ha sottolineato l’avvocato Michele Galasso a partire dall’esclusione, dopo un’iniziale coinvolgimento, dalla fondazione del marchio Acqua Eva, per poi proseguire con l’ingaggio di quasi tutti gli agenti commerciali della Sant'Anna e l’aver messo in difficoltà la dirigenza di Vinadio sottolineando il problema di cattivo odore che ebbero qualche anno prima, “non volevano danneggiare economicamente, e infatti questo non avvenuto, ma solo levarsi qualche sassolino dalla scarpa”, ha concluso Galasso, chiedendo e ottenendo l’assoluzione per il proprio assistito.