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Giovedì 23 gennaio 2025

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Portabici e portasci sul gancio traino senza aggiornamento della carta di circolazione

Lo stabilisce il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti appena pubblicato in Gazzetta ufficiale

Cuneo

La Guida - Portabici e portasci sul gancio traino senza aggiornamento della carta di circolazione

Il 21 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (del 21 dicembre 2024) che regola l’utilizzo delle strutture amovibili portabici, portasci e portabagagli sui veicoli, semplificando le normative e garantendo maggiore sicurezza.
Questo decreto, frutto del lavoro congiunto di Conitours, Fiab (Federazione italiana ambientea bicicletta) Italia e Bike Italia, rappresenta un importante passo avanti per chi pratica ciclismo e turismo outdoor, favorendo la mobilità sostenibile e supportando le imprese del settore.
Articolo 1: “Il presente decreto stabilisce le caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci, omologate in conformità al regolamento Unece n. 26, installate, posteriormente a sbalzo e poggianti sul gancio di traino”.
Articolo 2: “È ammessa l’installazione delle strutture amovibili di cui all’art. 1, senza aggiornamento della carta di circolazione, nel rispetto delle masse massime, complessive e dei singoli assi, del veicolo, nonchè del carico massimo ammissibile sul gancio di traino, a condizione che siano applicati i dispositivi supplementari di illuminazione e segnalazione visiva e l’alloggiamento della targa”.
“La disciplina di cui al presente decreto si applica alle sole strutture amovibili portabagagli e portasci omologate in conformità al regolamento Unece n. 26, che recano il relativo marchio di omologazione e che sono corredate da istruzioni di montaggio fornite dal costruttore, contenenti le informazioni sufficienti a permettere la corretta installazione della struttura amovibile con i relativi dispositivi supplementari da parte dell’utilizzatore in relazione alla tipologia di veicolo. Le strutture portabiciclette sono assimilate alle strutture portabagagli e portasci”.
Articolo 4: “La larghezza delle strutture amovibili non deve sporgere oltre la larghezza del veicolo.
Sull’alloggiamento della targa di cui è dotata la struttura amovibile è consentita l’applicazione della targa di immatricolazione del veicolo”. 

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