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Giovedì 9 gennaio 2025

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Strutture ricettive, in vigore le nuove disposizioni relative al Cin

La mancanza del Codice identificativo nazionale per le unità immobiliari turistiche comporta sanzioni da 800 a 8.000 euro

La Guida - Strutture ricettive, in vigore le nuove disposizioni relative al Cin
Annamaria Macchiorlatti

Annamaria Macchiorlatti

Dal 1 gennaio sono in vigore le disposizioni relative al nuovo Codice identificativo nazionale (Cin), che deve essere attribuito alle unità immobiliari adibite a contratti di locazione turistica, locazione breve e strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere. Una norma che si applica a chiunque offra o conceda in locazione un’unità abitativa o una sua porzione per scopi turistici o per locazioni brevi, nonché ai gestori delle strutture ricettive, compresi gli agriturismi.

Il Cin viene rilasciato dal Ministero del Turismo attraverso il portale https://bsdr.ministeroturismo.gov.it, in seguito a una richiesta online da parte dei soggetti obbligati. Se l’immobile non ha mai ricevuto un Codice identificativo regionale, sarà necessario prima richiederne l’inserimento nel database regionale (ottenendo così il Cir) e solo successivamente si potrà fare richiesta per il codice nazionale. “La mancanza del Cin – osserva Annamaria Macchiorlatti, responsabile provinciale del Settore fiscale di Cia Agricoltori italiani di Cuneo – comporta sanzioni pecuniarie che vanno da 800 a 8.000 euro, in base alle dimensioni dell’immobile o della struttura. Il Cin va esposto obbligatoriamente all’esterno dell’edificio dove si trova l’appartamento o la struttura ricettiva, rispettando eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, e va indicato in tutti gli annunci pubblicati. Questo obbligo riguarda anche gli intermediari immobiliari e i gestori di portali online, che rischiano sanzioni comprese tra 500 e 5.000 euro».

Le unità immobiliari destinate a locazioni turistiche o brevi, inoltre, devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas, combustibili e monossido di carbonio funzionanti, e di estintori a norma, collocati in luoghi visibili e accessibili. Molto importanti sono anche gli obblighi previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle normative regionali e provinciali, tra cui la comunicazione delle generalità degli ospiti alle Questure competenti, entro 24 ore dall’arrivo (o entro 6 ore per soggiorni inferiori alle 24 ore).

“A tal proposito – rileva ancora Annamaria Macchiorlatti -, il Ministero dell’Interno ha evidenziato come le modalità di identificazione a distanza degli ospiti e il self check-in (tramite trasmissione digitale delle copie dei documenti e l’accesso agli alloggi tramite codici o key boxes situati all’ingresso), non soddisfino pienamente quanto stabilito dalle normative vigenti, in quanto non prevedono un riconoscimento faccia a faccia degli ospiti e non escludono che l’immobile possa essere occupato da persone di cui le autorità non conoscono le generalità, creando un potenziale rischio per la sicurezza pubblica. Pertanto, i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a verificare l’identità degli ospiti tramite un riconoscimento diretto e a trasmettere i dati degli alloggiati alla Questura di competenza attraverso il portale Alloggiati Web”.

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