Quando nella sera del 23 settembre 2022 i Carabinieri arrivarono in prossimità di San Benigno dove era uscita di strada l’auto su cui viaggiava C. F., insieme a un amico rimasto seriamente ferito, i due uomini erano già fuori dall’abitacolo e C. F., in evidente stato di ebbrezza alcolica (un tasso rilevato superiore a 2,10 g/l, oltre quattro volte il limite di legge di 0,5) parlava in modo molto agitato sostenendo di non essere lui l’uomo alla guida dell’auto ma il suo amico ferito. A sconfessare però le sue parole i militari trovarono sul pavimento del lato passeggero una scarpa dell’amico e il suo portafogli e così C. F., cittadino albanese residente nel saluzzese, venne rinviato a giudizio con l’accusa di lesioni gravi e guida in stato di ebbrezza. Al processo che si è concluso al tribunale di Cuneo sono però cadute entrambe le contestazioni a carico dell’imputato poiché dai referti medici dell’ospedale dove erano stati trasferiti immediatamente i due amici dopo l’incidente, al passeggero che viaggiava con l’imputato furono documentate ferite guaribili in 40 giorni e non di più come previsto dalla legge per la contestazione delle ferite gravi, ed è caduta anche la contestazione della guida in atto di ebbrezza poiché anche se d entrambi gli uomini era stato riscontrato un tasso alcolemico superiore ai 2 g/l, dalle testimonianza dei due Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro non è stato chiarito se al conducente era stata correttamente notificata la scelta di farsi assistere da un legale e nel verbale questa nota scritta mancava. Le dichiarazioni dei due militari che ricordavano lo stato di alterazione di C. F. (“Era ubriaco, barcollava, non si reggeva in piedi ed era molto vago nel rispondere”, aveva riferito in aula uno dei due Carabinieri) sono servite al pubblico ministero per chiedere la sanzione amministrativa nei confronti dell’imputato, a fronte della richiesta di assoluzione dagli altri due reati per mancato raggiungimento della prova. “Della contestazione originaria è rimasto solo l’involucro – ha concluso il pm Alessandro Borgotallo – e cioè la contestazione amministrativa poiché è indubbio che l’imputato fosse alterato”. Una richiesta accolta dal giudice che ha assolto C. F. dai due reati ascrittigli e ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto per la sanzione amministrativa (immagine di repertorio).