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Giovedì 21 novembre 2024

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Il Tar al Comune di Crissolo: abbattete il rifugio-ristoro della Sipre

Rigettata la richiesta di sospensione della demolizione di una struttura che un sopralluogo ha riscontrato costellata del abusi. La Società ricorre al Consiglio di Stato 

Crissolo

La Guida - Il Tar al Comune di Crissolo: abbattete il rifugio-ristoro della Sipre

Crissolo - Rifugio l'Aquila Nera

Nel novembre di un anno fa il Comune di Crissolo aveva emesso un’ordinanza di demolizione delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo e/o concessione edilizia e di conseguente ripristino dei luoghi, a carico della Sipre, la società proprietaria del fabbricato denominato “Aquila Nera” – il rifugio-ristoro posto all’arrivo della seggiovia chiuso ormai da tempo – che insiste su una porzione di terreno di proprietà comunale a suo tempo concessa dal primo alla seconda.
Questo perché al termine di un sopralluogo si era accertato come la Sipre avesse realizzato abusivamente un dehor in legno ex novo, di 64,35 metri quadri, ampliato il fabbricato sul retro per una porzione di circa 20 metri quadri, sopraelevato il manufatto prefabbricato mediante la realizzazione di una copertura in lamiera e struttura in legno, a due falde, per la porzione di fabbricato antistante l’arrivo a monte della Seggiovia Monviso e realizzato una copertura ad una falda, costituita da una struttura in legno e manto in lamiera per la parte retrostante dell’immobile ed ancora tamponato il manufatto prefabbricato con assi di legno. Il tutto in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico e al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica ed in più senza essere in possesso di autorizzazioni e/o permessi per la realizzazione.
Avverso all’ordinanza la Sipre aver fatto ricorso al Tar del Piemonte per ottenere una “sospensione cautelare” della demolizione che il Tribunale Amministrativo il 17 ottobre scorso ha però ritenuto “non illegittima” ed ha quindi respinto al mittente l’istanza e condannato la Sipre al pagamento in favore del Comune di Crissolo delle spese di lite (1.000 euro), oltre accessori di legge.
L’ordinanza – scrive il Tar – sarà eseguita dall’Amministrazione che dovrà quindi procedere alla demolizione del locale ristoro, addebitandone le spese alla Sipre.
Tra le righe, il Tar scrive anche che la convenzione approvata con delibera consiliare del 2017 è stata dichiarata definitivamente inefficace con una delibera del 2022 (altro oggetto di ricorsi e controricorsi) che, pur impugnata con ricorso pendente innanzi al Tribunale Amministrativo è – allo stato – pienamente efficace in quanto condizionata alla regolarizzazione dell’occupazione da parte della Sipre dei terreni demaniali gravati da uso civico. Una regolarizzazione, scrive il Tar, che non è provato essersi mai verificata.
Il legale rappresentante della Sipre Gabriele Genre: “Non possiamo subire sempre ed abbiamo fatto ricorso al Consiglio di Stato, che ci ha concesso la sospensiva. Siamo certi che alla fin fine la correttezza del nostro operato verrà riconosciuta. Forse non premiata ma riconosciuta”.
Il 12 novembre la sentenza definitiva.

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