Fermata per un normale controllo dai Carabinieri di pattuglia mentre passeggiava con il suo ragazzo fuori dalla sala bowling, le era stato contestata la violazione del decreto legge che imponeva l’isolamento alle persone risultate positive al test Covid e di conseguenza era stata denunciata all’autorità giudiziaria che l’aveva rinviata a giudizio. S. C., 38enne cuneese, era in effetti risultata positiva al Covid e dal 25 marzo 2022 si era posta in isolamento a casa: “I sintomi erano scomparsi quasi subito e nei giorni successivi ho fatto dei test casalinghi per vedere se ero tornata negativa”, cosa che avvenne il 28 marzo, un fatto dimostrato dallo screenshot del suo cellulare in cui era fotografato il risultato del test inviato a un collega di lavoro. La donna rimase però a casa ancora qualche giorno e rifece il test altre volte ottenendo lo stesso risultato. La sera del 31 marzo decise di uscire per raggiungere il suo fidanzato che non vedeva da una settimana e che si trovava al bowling di Borgo San Dalmazzo insieme a degli amici. “Mi aveva telefonato – ha riferito l’uomo in aula – per dirmi che voleva raggiungermi e quando arrivò io uscii dal locale per fare due passi con lei, fino a quando i Carabinieri non ci fermarono per il controllo”. Avendo fatto il primo test in farmacia, risultava dal database dei militari che la donna avrebbe dovuto restare in quarantena fino al 4 di aprile e per questo segnalarono la violazione. In aula la donna ha negato di aver ricevuto l’sms dall’Asl di Cuneo e di non sapere che doveva restare in isolamento fino al 4 aprile. Il suo avvocato ha inoltre eccepito sulla procedibilità del caso, poiché alla sua assistita era stata contestata una violazione in base a un decreto legge che nel frattempo era stato abrogato da quello più recente del 2022 e che prevedeva norme meno stringenti in caso di positività al test dal momento che non c’era più l’emergenza sanitaria. Per l’accusa la violazione c’era effettivamente stata, poiché all’Asl risultava effettuata la notifica sui tempi e le modalità dell’isolamento, ma dato che la donna era uscita dopo essere tornata negativa e quindi non costitutiva più un pericolo per la salute altrui, era possibile chiedere l’assoluzione per tenuità del fatto. Una richiesta condivisa dalla difesa che ha però ribattuto sul fatto che l’intero procedimento si era basato su una violazione che, al momento in cui venne effettuato il controllo di polizia, non era già più prevista dalla legge e in ogni caso mancava sia l’elemento soggettivo sia oggettivo, poiché la donna sapeva di non essere più contagiosa e non aveva ricevuto la notifica. La richiesta è stata accolta dal giudice che ha assolto la donna per insussistenza del fatto.