Non più soltanto il consueto sacchetto per la raccolta delle deiezioni dei cani. A Saluzzo un’ordinanza del sindaco Franco Demaria impone a tutti i possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani, anche se incaricati temporaneamente della loro conduzione o custodia, di portare con sé “appositi contenitori contenenti acqua semplice senza aggiunta di sostanze chimiche per pulire immediatamente e per quanto possibile anche le deiezioni liquide prodotte dai cani su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico pavimentate e relativi manufatti nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, sugli angoli delle vetrine di accesso e laterali degli esercizi commerciali ed ogni altro luogo e/o elemento di arredo urbano e nei luoghi destinati alla socializzazione di adulti e bambini”.
Un provvedimento, quello del sindaco, stimolato e richiesto dalla Confcommercio di Saluzzo, ed adottato alla luce “delle numerose segnalazioni che evidenziano il disagio di molti cittadini determinato dagli inconvenienti igienico sanitari derivati dalla accertata e frequente presenza di deiezioni liquide dei cani su muri di affaccio e soglie di edifici pubblici e privati, sugli angoli delle vetrine di accesso e laterali degli esercizi commerciali, su pneumatici di automobili parcheggiate, motocicli e simili, sui monumenti, su altri elementi di arredo urbano e nei luoghi destinati alla socializzazione di adulti e bambini”.
A dare conforto all’ordinanza sindacale (non certo la prima sul territorio nazionale) l’elenco di regole di comportamento per i conduttori di cani sulle aree pubbliche fatte proprie dalla Corte di Cassazione: in caso di “sciatteria o imperizia nella conduzione dell’animale”, il suo proprietario potrebbe contravvenire a quanto disposto da un articolo del Codice Penale sul deturpamento e l’imbrattamento di cose altrui, che recita testualmente: “Chiunque deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103 euro. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro”.
Nei casi di recidiva si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. Con la sentenza di condanna il giudice può altresì disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi e, qualora ciò non fosse possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato non superiore alla durata della pena sospesa.