La Provincia di Cuneo ed il Comune di Crissolo hanno raggiunto un accordo per la gestione del tratto di strada provinciale che collega il Pian della Regina con il Pian del Re.
L’arteria è quotidianamente interessata, nel periodo di apertura al transito veicolare, da un rilevante flusso di automezzi, con correlati disagi ed episodi di congestione della viabilità e della sosta in località Pian del Re, in ragione della scarsa disponibilità di stalli e della morfologia della strada di accesso (a carreggiata unica di marcia, di larghezza media pari a 3,5 metri e per lunghi tratti priva di barriere di contenimento e di aree di manovra). Una situazione tale per la quale non sono più procrastinabili interventi di miglioramento e di regolamentazione del traffico, anche considerata l’ubicazione del tratto in questione all’interno delle aree tutelate, e dunque di interesse paesaggistico. Tali interventi consentirebbero, tra l’altro, una maggiore godibilità ed un migliore sfruttamento turistico ed escursionistico del contesto.
La questione è stata più volte oggetto di discussione e di confronto tra la Provincia, proprietaria della strada, e il Comune di Crissolo ed ora tra le due parti è stato raggiunto l’accordo per la gestione.
Il Comune di Crissolo s’impegna a svolgere l’attività di regolazione del traffico veicolare sulla tratta in questione e a intervenire, in caso di congestione della viabilità, mediante chiusura al transito dei mezzi ed a gestire le pertinenze adibite a parcheggio negli ultimi 150 metri prima del Pian del re, compresa la regolamentazione delle soste e del relativo parchimetro.
La Provincia di Cuneo, da parte sua, si impegna ad autorizzare il Comune all’utilizzo, quale parcheggio, delle pertinenze stradali relative al tronco Pian della Regina–Pian del Re della provinciale (precisamente tra la progressiva Km. 8+640 e la progressiva Km. 8+800); ad autorizzare il Comune a gestire del traffico veicolare sull’intero tratto della provinciale in questione, inclusa la possibilità di chiusura al transito degli automezzi in condizione di particolare congestione; a definire con propri atti i periodi apertura e chiusura, stagionale, al traffico sulle tratte e sull’area oggetto della Convenzione, disponendo anche le eventuali chiusure straordinarie ed in caso di calamità naturali; alla manutenzione straordinaria per il ripristino della circolazione prima della riapertura al transito a seguito di chiusura stagionale ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di strada in questione.