Il Regolamento UE 1169/2011 sulle informazioni alimentari ai consumatori prevede, come requisito di base, che qualunque alimento destinato al consumatore finale o alle collettività debba essere accompagnato da informazioni precise, chiare e facilmente comprensibili.
In tal senso, il Regolamento impone pratiche leali di informazione, vietando l’utilizzo di qualsiasi informazione che può indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche dell’alimento (es. sulla natura, identità, proprietà, composizione, origine, ecc.) o che attribuisca al prodotto effetti o proprietà che non ha, come pure il possesso di caratteristiche particolari quando in realtà tutti gli alimenti simili hanno le stesse caratteristiche; allo stesso modo, vieta di indicare la presenza, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, di un particolare alimento o ingrediente, quando questo è stato sostituito con un diverso componente.
L’etichettatura dev’essere, quindi, una “carta di identità” dell’alimento e la sua costruzione deve consentire al consumatore di comprenderne le caratteristiche essenziali per poter fare scelte informate e consapevoli; al tempo stesso, l’etichetta è un “veicolo pubblicitario” per l’impresa, che può utilizzarla per far conoscere le caratteristiche distintive del produttore o del prodotto, la sua storia, il territorio da cui proviene.
Le regole sull’etichettatura variano a seconda che il prodotto sia o meno preimballato. Vediamo nello specifico.
Alimento preimballato
È l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio (es. olio, vino, succhi, pasta, miele, ecc.). Ecco le informazioni obbligatorie:
Denominazione dell’alimento
Seguendo un criterio gerarchico, si utilizza la denominazione legale, se esiste (es. olio extravergine di oliva, latte, ecc.); in mancanza si utilizza la denominazione usuale (es. pizza, gelato) e se non esiste neanche quella usuale si utilizza una denominazione descrittiva (es. formaggio a pasta filata). Non può essere sostituita con una denominazione di fantasia né dal marchio di fabbrica, perché in questi casi occorre aggiungere quella descrittiva.
Elenco degli ingredienti
Vanno indicati dopo la parola “ingredienti” in ordine di peso decrescente al momento del loro utilizzo; vanno indicati anche allergeni, additivi e aromi, pertanto la loro indicazione fornisce al consumatore informazioni utili sulla qualità del prodotto. Non è richiesto l’elenco degli ingredienti per ortofrutta fresca, aceti di fermentazione, formaggi, burro e creme di latte fermentati (purché ottenuti solo da derivati del latte e senza aggiunta di sale) e alimenti monoingrediente, a patto che il nome dell’alimento corrisponda a quello dell’ingrediente.
Sostanze che provocano allergie o intolleranze
Vanno evidenziate in grassetto o in altro modo grafico rispetto agli altri ingredienti se si utilizzano una delle 14 sostanze o prodotti elencati nell’allegato II del Regolamento comunitario: cereali contenenti glutine (grano, tra cui farro e grano khorasan, segale, orzo, avena), crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte e prodotti a base di latte, frutta in guscio (mandorle, nocciole, noci e pistacchi), sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro, lupini e molluschi. Se non si può escludere il rischio di contaminazione accidentale a causa di altre lavorazioni effettuate nel medesimo stabilimento, si può scrivere “Può contenere…”, precisando i singoli ingredienti allergenici citati (es. grano, noci) e non la categoria di appartenenza (es. cereali contenenti glutine, frutta secca con guscio).
Quantità di taluni ingredienti (“quid”)
Va evidenziata in peso o in percentuale rispetto agli altri ingredienti se figurano nella denominazione di vendita (es. yogurt alla fragola, torta alla frutta), oppure se sono messi in risalto con parole o immagini sulla confezione.
Quantità netta
Quantità al netto della tara, non è obbligatoria per i prodotti soggetti a notevoli perdite del loro volume o della loro massa e che sono venduti al pezzo o pesati davanti all’acquirente.
Conservazione
Va indicato il termine minimo di conservazione (TMC) con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro il…” (giorno/mese/anno) o, per i prodotti più deperibili, la data di scadenza con la dicitura “da consumarsi entro il…” (giorno/ mese/anno). Quando manca l’indicazione del giorno la dicitura diventa “da consumarsi preferibilmente entro fine…” (mese e anno o solo anno). Il TMC può essere indicato senza l’anno se il prodotto è conservabile per almeno 3 mesi, senza l’indicazione del giorno per prodotti conservabili più di 3 mesi ma non oltre 18 mesi e senza l’indicazione del giorno e del mese per prodotti conservabili oltre i 18 mesi.
Condizioni particolari di conservazione o d’uso
Vanno specificate se richiesto per consentire una conservazione o un uso adeguato (vanno sempre indicate per i prodotti con una data di scadenza, es. “conservare in frigo a +4°”, “da consumare previa cottura”, “dopo l’apertura consumare entro 3 giorni”, ecc.); le condizioni di conservazione vanno indicate in prossimità della data di scadenza o del TMC.
Responsabile
Tra le informazioni obbligatorie va indicato il nome e l’indirizzo del responsabile delle informazioni sul prodotto, ossia di chi commercializza il prodotto a proprio nome e che deve assicurare la correttezza delle informazioni e la conformità ai requisiti previsti. Tale indicazione non va confusa con quella della sede dello stabilimento di produzione e/o confezionamento, il cui obbligo è previsto dal D.Lgs. 145/2017.
Paese d’origine o luogo di provenienza
È obbligatorio nei casi previsti dai Regolamenti europei (es. per ortofrutticoli freschi, carne fresca bovina, ovina, suina e di pollame, olio d’oliva, uova, pesce e miele) o da Decreti nazionali (es. per latte, formaggi, pasta, riso, pomodoro trasformato e carni suine trasformate, origine obbligatoria prevista in forma sperimentale fino al 31 dicembre 2024, salvo proroghe).
Titolo alcolometrico volumico effettivo
Per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol.
Dichiarazione nutrizionale
Per aiutare il consumatore a comprendere come i diversi alimenti concorrono ad una dieta corretta ed equilibrata, il Reg. UE 1169/2011 prevede l’obbligo della dichiarazione nutrizionale, composta da sette indicazioni riferite a 100 grammi di prodotto: a) il valore energetico; b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. A questi si possono aggiungere, facoltativamente, le indicazioni delle quantità di acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre e i sali minerali o le vitamine (questi ultimi due se presenti in quantità significativa). Per compilare la dichiarazione nutrizionale il Regolamento offre tre possibilità: analisi sull’alimento presso laboratori, condotte in proprio; calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi; calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.