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Sabato 29 giugno 2024

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Un modulo contro le liste di attesa nella sanità pubblica

Da inviare alle aziende sanitarie pubbliche se le liste sono chiuse o se le visite si allungano

Cuneo

La Guida - Un modulo contro le liste di attesa nella sanità pubblica

Un modulo da compilare e da mandare all’Urp, l’Ufficio Relazioni con il pubblico, delle aziende sanitarie locali segnalando il mancato rispetto dei tempi di attesa che si allungano sempre di più nella sanità pubblica. Con la richiesta di usare, per sopperire alle carenze del pubblico, il regime di libera professione intramuraria a spese del Servizio Sanitario Nazionale. Da compilare in due casi: se le risposte alle loro richieste di visite ed esami non arrivano nei tempi dettati dalla legge; se la prenotazione non viene presa perché le liste non sono aperte, sono chiuse per esaurimento dei posti disponibili.

Il modulo da presentare all’Urp è scaricabile qui di seguito.

ISTANZA Urp contro liste di attesa

Lo ha preparato il tavolo del Comitato Vivere la Costituzione e presentato nell’ultimo incontro tenutosi a Cuneo giovedì 9 maggio. In altre Regioni è già stato utilizzato con successo, come in Lombardia, costringendo la Regione a prendere provvedimenti. 

Cosa dice la legge

I tempi massimi di attesa sono concordati tra Stato e Regioni, fin dal primo Accordo Stato-Regioni dell’11 luglio 2002, nel Piano Nazionale Governo Liste di attesa, l’ultimo il Pngla 2019-2021 siglato il 21 febbraio 2019. È un piano che interessa visite specialistiche, esami diagnostici strumentali (esempio RX, RMN, gastroscopie) e ha quattro classi di priorità con rispettivi tempi max di attesa. 

U urgente non oltre 72 ore;

B breve non oltre dieci giorni;

D differibile 30 giorni per visite e 60 per esami e prestazioni strumentali;

P programmabile massimo 120 giorni.

I medici sono tenuti a indicare sulla ricetta una di queste lettere. La ricetta bianca, detta dematerializzata (Dem), viene compilata dal medico di medicina generale per la prima visita e ha validità di 60 giorni, e dal medico specialista per le visite di controllo successive e ha validità di 180 giorni. 

 Il decreto legislativo 124/98 articolo 3 comma 12 dice chiaramente chi deve erogare il servizio: le Regioni disciplinano l’erogazione delle prestazioni che devono essere garantite nell’ambito delle strutture pubbliche, eventualmente tramite il ricorso all’attività liberoprofessionale intramuraria cioè quelle attività che si riferiscono alle prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai medici di un ospedale, i quali utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell’ospedale stesso a fronte del pagamento da parte del paziente di una tariffa. 

Ma questa legge dice che in caso di necessità si possa richiedere la visita in intramoenia nei tempi previsti dalla classe di priorità indicata sulla prescrizione con il pagamento del solo ticket (se dovuto).

La chiusura delle agende di prenotazione, cioè le liste chiuse vanno contro una legge dello Stato. Eppure dal Cup regionale centrale è sempre più frequente la non disponibilità delle prenotazioni con frasi del tipo “i posti per questa prestazione sono esauriti” e “di richiamare a distanza di qualche settimana o qualche mese”.  La legge 266/2005 vieta esplicitamente la chiusura delle agende di prenotazione nell’articolo 1 comma 282 e 284: “Alle aziende sanitarie e ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni. I soggetti responsabili delle violazioni al divieto sono sanzionabili”.

Il modulo

Il modulo per l’istanza di prestazione in intramoenia deve essere spedito all’Urp delle Asl e Aso sia se la prenotazione supera il tempo di attesa previsto dalla classe di priorità indicata nella ricetta del medico sia se la prenotazione viene negata per liste chiuse. Il modulo fa chiaramente riferimento al fatto di poter procedere con la richiesta perché si è nella “circostanza di ritardo dell’erogazione della prestazione richiesta oltre i tempi previsti dai Lea regionali, con il rischio di danneggiare il proprio stato di salute”. E dunque di poter effettuare visita o esame “in regime di libera professione intramuraria a spese del Servizio Sanitario Nazionale, conformemente a quanto stabilito dal DL n.124/1998, art.3, punto 12 e dalla normativa regionale di recepimento del Pngla”.

La risposta dell’Urp deve arrivare entro 30 giorni e secondo la legge Bassanini non può essere generica ma “deve essere circostanziata, cioè deve citare le norme alle quali si riferisce”.

Le Urp delle Asl si sono già attrezzate da tempo a una risposta di diniego che, nella sua formulazione, appare però “standardizzata” in tutto il Piemonte, facendo riferimento ad un non meglio mancato recepimento da parte della Regione. Una risposta non circostanziata, che dice che “la Regione non recepisce una legge di un Ente superiore come lo Stato, continuando, di fatto, a negare ai cittadini prestazioni sanitarie delle quali hanno bisogno come pazienti e alle quali hanno diritto come contribuenti, favorendo così il continuo ricorso alla sanità privata, o in alternativa, l’obbligata rinuncia alle cure”.

 

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