Roma – L’ordinanza sindacale che nel Comune di Centallo permette il funzionamento degli apparecchi da gioco dalle 12 alle 24, è “adeguata e proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti, ossia la prevenzione, il contrasto e la riduzione del gioco patologico”.
Lo ha stabilito il Tar del Piemonte, che ha respinto il ricorso di un operatore stabilendo la legittimità della misura introdotta con un’ordinanza sindacale nel 2016. Il primo cittadino, spiega il collegio, ha infatti la competenza per adottare tali provvedimenti, poiché l’ordinanza “può essere utilizzata dalle amministrazioni comunali per disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature per il gioco”.
Il Tar ha poi sottolineato, riguardo alla legge regionale sul gioco, che essa “non comprime affatto l’autonomia amministrativa degli enti locali, tenuto conto che a questi ultimi viene attribuita sia la verifica in ordine alla effettiva sussistenza, in ambito locale, di ragioni di interesse pubblico per disporre limitazioni temporali all’esercizio del gioco lecito con vincite in denaro, sia la facoltà di modulare liberamente il contenuto del provvedimento limitativo, con il solo rispetto di un limite minimo predeterminato di divieto di utilizzo degli apparecchi automatici”.
L’amministrazione, prosegue la sentenza, ha “realizzato un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo”.
Per questo il Tar ha respinto il ricorso e confermato i limiti orari del Comune di Centallo.