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Domenica 22 dicembre 2024

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Cannabis light, venditore prosciolto per tenuità del fatto

Per due anni un punto vendita a Savigliano, poi il controllo di Polizia e l'accusa

La Guida - Cannabis light, venditore prosciolto per tenuità del fatto

Savigliano – Da due anni aveva intrapreso un’attività di commercializzazione di cannabis sativa, denominazione scientifica per indicare la canapa utile, priva di quel principio attivo che la rende sostanza psicotropa e utilizzata invece come antidolorifico e antinfiammatorio. Nel 2021, in seguito a un controllo di Polizia, vennero sequestrate al titolare dell’attività, il 32enne K. G., circa 3.000 grammi di cannabis che successivamente sottoposta ad analisi chimica da parte dell’autorità giudiziaria risultò avere un trascurante effetto drogante, “tale che per ottenere l’effetto di uno spinello sarebbe stato necessario fumarne tre o quattro, una quantità decisamente superiore al normale” ha riferito in aula il perito chimico nominato dalla Procura. A conclusione dell’istruttoria in giudizio abbreviato, il procuratore capo Onelio Dodero, nel chiedere il non doversi procedere per tenuità del fatto, ha comunque sottolineato che esisteva un principio di offensività nell’attività dell’imputato, come stabilito dalla sentenza della Cassazione del 2019, dato proprio dall’offerta al pubblico, vero problema della questione: “Da anni si discute se i negozi possano vendere queste sostanze o meno, e non si deve considerare il singolo spinello ma l’effetto drogante nel suo complesso”, ha sottolineato Dodero che ha però riconosciuto la particolare tenuità del fatto dal momento che di tutta la sostanza sequestrata solo una piccola parte risultava avere un principio attivo di poco superiore al limite consentito (0,5%). Secondo la difesa sostenuta dall’avvocato Michela Ruffino, il suo assistito svolgeva un’attività con regolare licenza, si riforniva da produttori autorizzati con regolari fatture per il prodotto acquistato che veniva sempre sottoposto a controlli prima della vendita in modo che il principio attivo risultasse sempre contenuto nei limiti di legge. Mancava quindi l’elemento soggettivo della condotta contestata e per questo ne aveva chiesto l’assoluzione. La tenuità del fatto è stata invece riconosciuta dal giudice che ha emesso quindi sentenza di non doversi procedere.

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