Mondovì – “Questo è un processo alla nostra fretta quotidiana che ci fa commettere gravi imprudenze”. Così il pubblico ministero Alessandro Borgotallo ha definito la dinamica dell’incidente che il 27 settembre 2018 provocò l’investimento di un bambino di otto anni proprio davanti alla porta di casa, da parte dell’auto condotta da C. M., che in quel momento stava superando la macchina di E. A., zio del bambino, che si era fermato dall’altra parte della strada in attesa che il nipote uscisse, per portarlo a scuola. Entrambi i conducenti sono stati rinviati a giudizio per concorso nelle lesioni riportate dal bambino, una doppia frattura alla gamba con prognosi di 90 giorni. La perizia ha stabilito che nessuna delle due auto ha violato il Codice della Strada: l’auto era ferma in un punto dove la segnaletica lo consentiva, la macchina che eseguì il sorpasso non andava a più di 20-30 chilometri orari in un punto dove non c’era segnaletica che proibisse il sorpasso; il bambino uscì di corsa dalla casa, il cui portoncino dava direttamente sulla strada priva di marciapiede, e si diresse di corsa verso l’auto dello zio proprio mentre sopraggiungeva l’altro veicolo in manovra di sorpasso. “Anche se non ci sono colpe specifiche c’è per entrambi una colpa generica di imprudenza – ha ribadito il pubblico ministero – perché la prima macchina non avrebbe dovuto fermarsi in quella posizione e l’altra auto non avrebbe dovuto comunque effettuare un sorpasso in una strada così stretta, con case su entrambi i lati della carreggiata, con il rischio di investire qualcuno o di scontrarsi con le auto che provengono in senso contrario dato che pochi metri più avanti c’è una curva cieca”.
Per questo motivo l’accusa ha chiesto la condanna di entrambi gli imputati a due mesi con il beneficio della sospensione condizionale. Alla richiesta di condanna si è associata la parte civile, con un distinguo però ben preciso fra le posizioni dei due imputati, rilevando che la breve fermata dello zio davanti alla casa del bambino non era tale da costringere C. M. al sorpasso. Nelle conclusioni anche la richiesta di risarcimento di 80.000 euro da definire in sede civile.
Per la difesa di E. A., fu la manovra anomala di C. M., viste le condizioni di quel tratto di strada, stretto e con una curva cieca dopo pochi metri, a determinare l’incidente, la cui colpa non può essere ascritta allo zio del bambino che si era fermato dove era consentito, con il motore acceso a indicare la brevità della fermata. La difesa di C. M. ha invece sottolineato il fatto che il proprio assistito più che sorpassare l’auto di E. A. aveva oltrepassato un ostacolo, un’auto ferma che lui non poteva sapere per quanto sarebbe rimasta lì. Lo zio piuttosto avrebbe dovuto scendere dal veicolo e prendere il bambino davanti a casa. Il giudice ha rinviato l’udienza al 3 giugno per le repliche e la sentenza.