Cuneo – È stata rigettata con una pronuncia di oggi, martedì 24 agosto, dal Tar del Lazio la richiesta di sospensione monocratica dell’obbligo di green pass per gli insegnanti e gli studenti. In sostanza il Tar ha dichiarato che l’articolo 1 comma 6 del decreto legge 111 del 6 agosto 2021 sull’obbligo di green pass di tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario nonché per gli studenti universitari, non è un atto lesivo e quindi il ricorso presentato dai sindacati è inamissibile. Il decreto si aggiunge alla legge 17 giugno 2021 n. 87 che è la conversione del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, “recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”.
Secondo il sindacato Anief il green pass non può essere obbligatorio per entrare a scuola o all’università e dunque non può esserci obbligo vaccinale. MA il Tar ha detto che non è un atto lesivo. Il decreto legge 111 del 6 agosto 2021 ha invece posto dal 1° settembre l’obbligo per il personale scolastico del possesso e dell’esibizione della certificazione verde Covid19, green pass, per l’accesso all’edificio scolastico. L’obbligo è stato introdotto fino al 31 dicembre, data in cui cessa lo stato di emergenza. Da 400 a 1000 euro di sanzione per il personale scolastico sprovvisto di green pass. Oltre la sanzione, a docenti e ata senza green pass non viene corrisposta nessuna retribuzione dal primo giorno di assenza ingiustificata.