Cuneo – Nella pulizia dei boschi e dei castagneti, si opera spesso un “abbruciamento di vegetali”, con roghi per eliminare foglie e altro materiale secco. A novembre, però, scatta il divieto per alcune aree: ecco quali sono le indicazioni, secondo le disposizioni regionali (legge 15-2018) e le linee guida dei Carabinieri Forestali, per non incorrere in sanzioni e soprattutto per evitare che le fiamme si propaghino e possano causare incendi.
Anzitutto, per bosco si intendono “terreni boscati, arbustati, pascolivi e fino a 50 metri da essi”, mentre “non bosco” sono, per definizione, i terreni al di fuori del bosco ma anche i castagneti “in attualità di coltura”, cioè effettivamente coltivati.
Viene indicata una differenza tra abbruciamenti e fuochi. Gli abbruciamenti, cioè quelli con “fuoco andante” per cumuli lungo una fila o andana, sono sempre vietati nei boschi; al di fuori, sono vietati da novembre a marzo (salvo ordinanza del sindaco, per non più di 30 giorni in montagna e 15 in pianura).
I fuochi (puntiformi, cioè con roghi in singoli punti) sono consentiti al di fuori dei terreni boscati, mentre in questi ultimi sono consentiti solo da aprile a ottobre (vietati da novembre a marzo).
Quando, però, viene decretato dalla Regione lo stato di massima pericolosità per incendi sono vietati tutti i roghi.
Quando si può bruciare, occorre seguire queste indicazioni: isolare preventivamente il cumulo da accendere; custodire “fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e con mezzi idonei”; i cumuli devono essere inferiori ai tre “metri steri” (all’incirca corrispondenti al metro cubo) per ettaro al giorno, solo con residui prodotti in loco da attività agrosilvopastorali; la combustione è consentita solo di giorno e in assenza di vento.