La Figc-Lnd piemontese ha prolungato fino al 15 marzo 2020 la sospensione dell’intera attività di Settore giovanile scolastico (dall’Under 17 all’Under 14, dagli Esordienti ai Piccoli Amici), ivi compresi l’attività dei Centri Federali Territoriali, manifestazioni, corsi formativi ed eventi, oltre ai tornei), integrando quanto già indicato nel comunicato ufficiale del 5 marzo. L’ulteriore sospensione del calcio giovanile è stata decisa recependo quanto disposto dal Settore giovanile e scolastico nazionale in adeguamento ai termini di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. In particolare, nel punto d) del comunicato del SGS si sospende ogni attività, compresi gli allenamenti, per Centri di Base e Scuole Calcio (vale a dire categorie Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici).
Resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli indicati nell’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020 e successive modificazioni (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, e Terranova dei Passerini in Lombardia e Vo’ in Veneto), lo svolgimento delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
In merito ai dubbi circa l’interpretazione dell’obbligo in capo ad associazioni e società sportive di effettuare, prima delle gare e degli allenamenti, tramite “proprio personale medico”, “controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19”, un primo chiarimento è arrivato tramite l’interazione tra Figc di Trento e il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, che ha anticipato i chiarimenti attesi da parte dello Stato circa le linee guida applicative del DPCM del 4 marzo 2020. In pratica è stato specificato che l’obbligo dei controlli tramite il personale medico vale solamente per le società che federalmente hanno l’obbligo del medico (figura prevista in Serie D e nei professionisti). Per le altre società occorre invece limitarsi a far applicare scrupolosamente le “misure igienico-sanitarie” contenute nell’allegato del decreto, prima tra tutte l’accertamento che le persone coinvolte nell’attività non presentino alcun sintomo di malattia, in particolare, febbre, tosse o congiuntivite.
Misure igienico-sanitarie – allegato 1 DPCM del 4 marzo 2020:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.