Cuneo – Per circa 10 mila pescatori si apre domenica 24 febbraio la stagione di pesca in tutte le acque della Granda, ad eccezione dei laghi e bacini montani al di sopra dei 1.000 metri dove l’apertura della pesca inizierà la prima domenica di giugno. Rispetto all’anno scorso non ci sono particolari novità: i versamenti della licenza di pesca vanno entrambi intestati alla Regione. La stagione, che si concluderà domenica 6 ottobre prossimo, conferma le disposizioni di legge che riguardano gli attrezzi e i sistemi di pesca, la quantità e le misure del pesce pescato, i periodi di divieto e le zone “no kill”, dove cioè il pesce pescato viene poi rilasciato. Nella Granda ci sono 6 zone “no kill” così ripartite: lungo il fiume Bormida a Saliceto, nel tratto a monte compreso tra Località Pian Rocchetta e località Sattamini; torrente Grana, nel concentrico del comune di Monterosso Grana; fiume Stura a Cuneo nel tratto compreso tra la pedancola “Vassallo” ed il ponte Vecchio di Cuneo (area del Parco Fluviale Gesso Stura); torrente Varaita nel comune di Sampeyre dal ponte della strada provinciale 8 in frazione Rore al ponte di Frassino; fiume Tanaro a Garessio, dalla confluenza del torrente Piangranone a valle fino al confine comunale con Priola; fiume Po in valle Po da Ostana al ponte di Oncino.
Per pescare nelle acque interne del Piemonte bisogna essere muniti di licenza. Ce ne sono di tre tipi: la licenza di tipo A, per il pescatore che esercita la pesca quale attività professionale, è rilasciata dalla Provincia di residenza ed è soggetta al pagamento annuale delle tasse e soprattasse regionali; quelle di tipo B e D, per il pescatore dilettante, sono costituite esclusivamente dalla ricevuta di versamento delle tasse e soprattasse regionali. La licenza di pesca vale 365 giorni dalla data di versamento delle tasse e consente la pesca in tutte le acque interne italiane non sottoposte a diritti di pesca esclusivi. Sono esonerati dal pagamento delle tasse i cittadini italiani minori di anni 14 ed i soggetti di cui alla legge 104 sull’handicap che possono esercitare la pesca in tutte le acque libere con un documento che attesti il diritto all’esenzione ed un documento di identità valido. La legge regionale sulla pesca consente anche al pescatore occasionale di pescare con il permesso giornaliero (costo 5 euro). Il permesso è valido esclusivamente per un giorno nelle acque ricomprese nel territorio della provincia che lo rilascia. Per esercitare poi la pesca nelle acque in concessione (Dde Provincia, Fipsas, altre associazioni o privati) il pescatore dovrà versare un ulteriore importo al titolare del diritto di pesca.
Per la salvaguardia della fauna ittica durante le fasi di riproduzione per le varie specie ittiche sono previsti sul territorio della provincia di Cuneo periodi di divieto di pesca a singole specie in relazione, ad esempio, alla tutela del periodo di riproduzione dei salmonidi o di altre specie (agone, alborella, barbo, barbo canino, bondella, carpa, cavedano, coregone, luccio, pesce persico reale, savetta, tinca , trote e salmerini). Vi sono infine specie che non sono pescabili in tutte le acque regionali: la lampreda padana, lo storione comune, storione cobice e il cobite mascherato ed il gambero di fiume autoctono che è protetto dalla legge sull’ambiente. Confermato, infine, il divieto di pesca al temolo su tutto il territorio provinciale sino al 31 dicembre 2021, così come è sempre vietata la pesca all’anguilla su tutto il territorio regionale.
Altre informazioni sulla classificazione delle acque provinciali, le zone di ripopolamento ittico, gli attrezzi di pesca consentiti, i bacini di pesca privati e i laghetti di pesca sportiva sono disponibili sul sito internet della Provincia di Cuneo https://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-faunistica-ambientale/index oppure contattando il Settore Presidio del Territorio della Provincia, corso Nizza 21 a Cuneo (telefono 0171-445365/445302).