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Raccolta funghi: le riduzioni previste dall’Unione Montana Alpi del Mare

08 giugno 2026

Cuneo

funghi (foto Pixabay) (foto Pixabay) Con l'avvento della stagione estiva, inizia il periodo di raccolta dei funghi. La legislazione vigente prevede che, per non incorrere in sanzioni, si debba essere in possesso della ricevuta del versamento della somma stabilita dalla Giunta Regionale, accompagnata da un documento di identità. L’autorizzazione alla raccolta è personale e consente di raccogliere, complessivamente, sino ad un massimo di 3 chilogrammi a persona al giorno. La somme da versare sono le seguenti: 5 euro con validità giornaliera (il giorno per cui si paga va indicato sulla ricevuta); 10 euro con validità settimanale (i sette giorni consecutivi vanno indicati sulla ricevuta); 30 euro con validità annuale (anno solare); 60 euro con validità biennale (2 anni solari); 90 euro con validità triennale (3 anni solari). L’Unione Montana Alpi del Mare ha esercitato la facoltà prevista dalla legge regionale n. 24/2007 e pertanto le somme da versarsi dai residenti dell’Unione Montana (Comuni di Boves, Chiusa Pesio, Peveragno, Roaschia e Valdieri) che intendono ottenere il rilascio del titolo per la raccolta dei funghi epigei - valido soltanto sul territorio dell'Unione stessa - sono le seguenti: 20 euro per il titolo per la raccolta con validità annuale; 40 euro per il titolo per la raccolta con validità biennale; 60 euro per il titolo per la raccolta con validità triennaleo L’importo può essere versato tramite: bonifico bancario, con accredito sul conto corrente intestato a “Unione Montana Alpi del Mare - Iban IT 62 J 03069 46036 100000046011 - presso Intesa San Paolo S.p.A - Filiale di Boves. Specificando nella causale: “L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi valido: ANNO/I ….. (per annuale o pluriennale); oppure DAL gg (anche in lettere)/mm/aaaa AL gg (anche in lettere)/mm/aaaa (per settimanale); oppure IL gg (anche in lettere)/mm/aaaa (per giornaliero)” Nella causale devono essere inoltre obbligatoriamente indicati anche nome, cognome, dati anagrafici e indirizzo di residenza del richiedente; Il pagamento può essere effetutao anche tramite PAGO PA accedendo al portale PIEMONTE PAY (https://pay.sistemapiemonte.it/epayweb/). La ricevuta del versamento va sempre portata con sé, unitamente ad un documento di riconoscimento, e deve essere esibita ogni qualvolta richiesto dagli agenti preposti alla vigilanza. Coltivatori diretti o imprenditori agricoli, gestori in proprio dell’uso del bosco, soci di cooperative agricolo-forestali possono usufruire dell’autorizzazione in deroga sul territorio provinciale, previa domanda con marche da bollo e versamento di ulteriri 50 euro per raccogliere giornalmente un quantitativo pari a quindici chilogrammi (15 kg) complessivi di funghi. Il titolo per la raccolta non è necessario nei seguenti casi: raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie diverse del genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades), dell'orecchione (Pleurotus ostreatus), del coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera). La raccolta di queste specie deve comunque avvenire nel rispetto di tutte le regole previste per gli altri tipi di funghi (giorni consentiti, luoghi e modalità di raccolta, limiti quantitativi ecc….); nei terreni di proprietà privata per il titolare, per il coltivatore del fondo, l’usufruttuario ed altri aventi diritto nonché per i loro parenti ascendenti e discendenti e loro affini sino al primo grado (genitori, figli, suoceri, generi e nuore). In questo caso per i raccoglitori non vi sono limiti quantitativi giornalieri. La raccolta, anche in presenza di titolo per la raccolta regionale, non è consentita: - nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti; - nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi; - nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali; - dal tramonto alla levata del sole; - nei terreni sui quali sia vietato l’accesso ai sensi dell’articolo 841 del codice civile (i luoghi devono essere tabellati)”. Ulteriori informazioni, anche relativamente alla raccolta di flora spontanea e di prodotti del sottobosco, sono reperibili sulla home page del sito istituzionale: www.unionealpidelmare.it. È possibile inoltre contattare gli uffici dell’Unione al n. 0171/385152 (tutte le mattine dalle 09.00 alle 12.00, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00).
Unione Montana Alpi del Mare Raccolta funghi

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