Il 2 giugno 1946 è stato il giorno della svolta e, dunque, di un nuovo inizio. Oltre a scegliere la Repubblica attraverso lo strumento referendario, con l’elezione dei membri dell’Assemblea Costituente, gli italiani e le italiane individuarono gli uomini e le donne incaricati di dare forma, per la prima volta nella storia, a uno Stato autenticamente democratico. Fu così che ebbe la luce quella che qualcuno definisce “la Costituzione più bella del mondo”.
Il rispetto che si deve alla nostra Carta Costituzionale imponedi non cadere nella retorica; piuttosto si può (e si deve) riflettere sui principi fondamentali che sono stati i punti di riferimento dei Padri Costituenti.
Il primato della persona sullo Stato, l’affermazione della nostra Repubblica come uno Stato di diritto, l’imprescindibilità del rapporto fiduciario tra chi governa e chi è governato e il principio di sussidiarietà rappresentano i pilastri del nostro Stato democratico.
Il primato della persona sullo Stato è la premessa di ogni realtà politica che voglia dirsi autenticamente democratica ed è l’esatto contrario di quanto, invece, capita negli Stati totalitari, dove le persone sono al servizio ed esistono in funzione del “bene superiore” indicato dal movimento politico al potere. Nella nostra Costituzione, la dignità della persona viene espressamente richiamata all’articolo 2, dove si legge la Repubblica ne “riconosce i diritti inviolabili” che, dunque, non sono “attribuiti” dallo Stato ma gli preesistono. Il nucleo fondamentale della dignità della persona, in altri termini, non è l’esito di un atto di volontà di un’organizzazione politica o la graziosa concessione di un sovrano, ma viene prima di qualsiasi Stato o governo e rappresenta un limite invalicabile per l’azione e la legislazione dello Stato stesso.
La Costituzione, inoltre, rappresenta l’architrave del nostro Stato come Stato di diritto, nel quale, cioè, anche chi emana le leggi è soggetto alla legge. In uno Stato democratico non esiste un potere “assoluto” nel senso politico, giuridico ed etimologico del termine. Nessuno può considerarsi “ab-solutus”, vale a dire “sciolto” dalla legge e libero di comportarsi come se le norme non esistessero o non lo riguardassero, come capitava ai tempi dei sovrani (detti, non a caso, “assoluti”) che governavano per meccanismi di successione dinastica o per aver preso con la forza il potere.
Chi governa in uno Stato democratico, invece, è legittimato a farlo in virtù di un rapporto fiduciario con l’elettorato che, nel nostro ordinamento, si esplicita attraverso i meccanismi di conferimento e di verifica del rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo. Nel sistema costruito dai Costituenti, il Parlamento è l’organo che, in quanto eletto direttamente dai cittadini, ha il compito di veicolare la fiducia dell’elettorato nel Governo; questo avviene sia attraverso il voto di fiducia iniziale (senza il quale il Governo non può neppure iniziare a governare) sia tramite i successivi meccanismi di verifica della permanenza del rapporto fiduciario anche a iniziativa del Governo stesso (mediante le “questioni di fiducia”) con le quali il Parlamento viene invitato a esprimersi su iniziative legislative ritenute imprescindibili per l’azione di Governo.
Infine, la sussidiarietà, quel principio per il quale “ciò che può essere svolto da persone, famiglie, corpi intermedi e comunità locali non deve essere assorbito da istanze superiori”. Non si tratta di parole dei Costituenti, ma si adattano perfettamente a descrivere il principio che guida non solo i rapporti tra autorità pubblica e realtà vitali ma è anche, ad esempio, richiamato nell’articolo 5 del Trattato sull’Unione Europea come uno dei criteri guida nelle relazioni tra l’Unione Europea e gli Stati che ne fanno parte. La definizione riportata si trova nell’Enciclica “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV, pubblicata proprio in questi giorni.
Lo sviluppo della dialettica tra la Dottrina Sociale della Chiesa e la vita politica e istituzionale ha voluto che, proprio nella ricorrenza degli ottant’anni dall’elezione dei membri dell’Assemblea Costituente, la nuova Enciclica che tanto sta facendo parlare di sé riprenda temi molto cari anche alla cultura democratica laica. In questi tempi di contrapposizioni, non può che fare piacere riscontrare che non mancano e continuano a esistere spazi per tratti di strada che le persone di buona volontà possono percorrere insieme.
editoriale
Il 2 giugno 1946 è stato il giorno della svolta e, dunque, di un nuovo inizio. Oltre a scegliere la Repubblica attraverso lo strumento referendario, con l’elezione dei membri dell’Assemblea Costituente, gli italiani e le italiane individuarono gli uomini e le donne incaricati di dare forma, per la prima volta nella storia, a uno Stato autenticamente democratico. Fu così che ebbe la luce quella che qualcuno definisce “la Costituzione più bella del mondo”.
Il rispetto che si deve alla nostra Carta Costituzionale imponedi non cadere nella retorica; piuttosto si può (e si deve) riflettere sui principi fondamentali che sono stati i punti di riferimento dei Padri Costituenti.
Il primato della persona sullo Stato, l’affermazione della nostra Repubblica come uno Stato di diritto, l’imprescindibilità del rapporto fiduciario tra chi governa e chi è governato e il principio di sussidiarietà rappresentano i pilastri del nostro Stato democratico.
Il primato della persona sullo Stato è la premessa di ogni realtà politica che voglia dirsi autenticamente democratica ed è l’esatto contrario di quanto, invece, capita negli Stati totalitari, dove le persone sono al servizio ed esistono in funzione del “bene superiore” indicato dal movimento politico al potere. Nella nostra Costituzione, la dignità della persona viene espressamente richiamata all’articolo 2, dove si legge la Repubblica ne “riconosce i diritti inviolabili” che, dunque, non sono “attribuiti” dallo Stato ma gli preesistono. Il nucleo fondamentale della dignità della persona, in altri termini, non è l’esito di un atto di volontà di un’organizzazione politica o la graziosa concessione di un sovrano, ma viene prima di qualsiasi Stato o governo e rappresenta un limite invalicabile per l’azione e la legislazione dello Stato stesso.
La Costituzione, inoltre, rappresenta l’architrave del nostro Stato come Stato di diritto, nel quale, cioè, anche chi emana le leggi è soggetto alla legge. In uno Stato democratico non esiste un potere “assoluto” nel senso politico, giuridico ed etimologico del termine. Nessuno può considerarsi “ab-solutus”, vale a dire “sciolto” dalla legge e libero di comportarsi come se le norme non esistessero o non lo riguardassero, come capitava ai tempi dei sovrani (detti, non a caso, “assoluti”) che governavano per meccanismi di successione dinastica o per aver preso con la forza il potere.
Chi governa in uno Stato democratico, invece, è legittimato a farlo in virtù di un rapporto fiduciario con l’elettorato che, nel nostro ordinamento, si esplicita attraverso i meccanismi di conferimento e di verifica del rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo. Nel sistema costruito dai Costituenti, il Parlamento è l’organo che, in quanto eletto direttamente dai cittadini, ha il compito di veicolare la fiducia dell’elettorato nel Governo; questo avviene sia attraverso il voto di fiducia iniziale (senza il quale il Governo non può neppure iniziare a governare) sia tramite i successivi meccanismi di verifica della permanenza del rapporto fiduciario anche a iniziativa del Governo stesso (mediante le “questioni di fiducia”) con le quali il Parlamento viene invitato a esprimersi su iniziative legislative ritenute imprescindibili per l’azione di Governo.
Infine, la sussidiarietà, quel principio per il quale “ciò che può essere svolto da persone, famiglie, corpi intermedi e comunità locali non deve essere assorbito da istanze superiori”. Non si tratta di parole dei Costituenti, ma si adattano perfettamente a descrivere il principio che guida non solo i rapporti tra autorità pubblica e realtà vitali ma è anche, ad esempio, richiamato nell’articolo 5 del Trattato sull’Unione Europea come uno dei criteri guida nelle relazioni tra l’Unione Europea e gli Stati che ne fanno parte. La definizione riportata si trova nell’Enciclica “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV, pubblicata proprio in questi giorni.
Lo sviluppo della dialettica tra la Dottrina Sociale della Chiesa e la vita politica e istituzionale ha voluto che, proprio nella ricorrenza degli ottant’anni dall’elezione dei membri dell’Assemblea Costituente, la nuova Enciclica che tanto sta facendo parlare di sé riprenda temi molto cari anche alla cultura democratica laica. In questi tempi di contrapposizioni, non può che fare piacere riscontrare che non mancano e continuano a esistere spazi per tratti di strada che le persone di buona volontà possono percorrere insieme.
Il primato della persona, uno Stato di diritto, fiducia governanti-governati, sussidiarietà
07 giugno 2026
Cuneo
Il 2 giugno 1946 è stato il giorno della svolta e, dunque, di un nuovo inizio. Oltre a scegliere la Repubblica attraverso lo strumento referendario, con l’elezione dei membri dell’Assemblea Costituente, gli italiani e le italiane individuarono gli uomini e le donne incaricati di dare forma, per la prima volta nella storia, a uno Stato autenticamente democratico. Fu così che ebbe la luce quella che qualcuno definisce “la Costituzione più bella del mondo”.
Il rispetto che si deve alla nostra Carta Costituzionale imponedi non cadere nella retorica; piuttosto si può (e si deve) riflettere sui principi fondamentali che sono stati i punti di riferimento dei Padri Costituenti.
Il primato della persona sullo Stato, l’affermazione della nostra Repubblica come uno Stato di diritto, l’imprescindibilità del rapporto fiduciario tra chi governa e chi è governato e il principio di sussidiarietà rappresentano i pilastri del nostro Stato democratico.
Il primato della persona sullo Stato è la premessa di ogni realtà politica che voglia dirsi autenticamente democratica ed è l’esatto contrario di quanto, invece, capita negli Stati totalitari, dove le persone sono al servizio ed esistono in funzione del “bene superiore” indicato dal movimento politico al potere. Nella nostra Costituzione, la dignità della persona viene espressamente richiamata all’articolo 2, dove si legge la Repubblica ne “riconosce i diritti inviolabili” che, dunque, non sono “attribuiti” dallo Stato ma gli preesistono. Il nucleo fondamentale della dignità della persona, in altri termini, non è l’esito di un atto di volontà di un’organizzazione politica o la graziosa concessione di un sovrano, ma viene prima di qualsiasi Stato o governo e rappresenta un limite invalicabile per l’azione e la legislazione dello Stato stesso.
La Costituzione, inoltre, rappresenta l’architrave del nostro Stato come Stato di diritto, nel quale, cioè, anche chi emana le leggi è soggetto alla legge. In uno Stato democratico non esiste un potere “assoluto” nel senso politico, giuridico ed etimologico del termine. Nessuno può considerarsi “ab-solutus”, vale a dire “sciolto” dalla legge e libero di comportarsi come se le norme non esistessero o non lo riguardassero, come capitava ai tempi dei sovrani (detti, non a caso, “assoluti”) che governavano per meccanismi di successione dinastica o per aver preso con la forza il potere.
Chi governa in uno Stato democratico, invece, è legittimato a farlo in virtù di un rapporto fiduciario con l’elettorato che, nel nostro ordinamento, si esplicita attraverso i meccanismi di conferimento e di verifica del rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo. Nel sistema costruito dai Costituenti, il Parlamento è l’organo che, in quanto eletto direttamente dai cittadini, ha il compito di veicolare la fiducia dell’elettorato nel Governo; questo avviene sia attraverso il voto di fiducia iniziale (senza il quale il Governo non può neppure iniziare a governare) sia tramite i successivi meccanismi di verifica della permanenza del rapporto fiduciario anche a iniziativa del Governo stesso (mediante le “questioni di fiducia”) con le quali il Parlamento viene invitato a esprimersi su iniziative legislative ritenute imprescindibili per l’azione di Governo.
Infine, la sussidiarietà, quel principio per il quale “ciò che può essere svolto da persone, famiglie, corpi intermedi e comunità locali non deve essere assorbito da istanze superiori”. Non si tratta di parole dei Costituenti, ma si adattano perfettamente a descrivere il principio che guida non solo i rapporti tra autorità pubblica e realtà vitali ma è anche, ad esempio, richiamato nell’articolo 5 del Trattato sull’Unione Europea come uno dei criteri guida nelle relazioni tra l’Unione Europea e gli Stati che ne fanno parte. La definizione riportata si trova nell’Enciclica “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV, pubblicata proprio in questi giorni.
Lo sviluppo della dialettica tra la Dottrina Sociale della Chiesa e la vita politica e istituzionale ha voluto che, proprio nella ricorrenza degli ottant’anni dall’elezione dei membri dell’Assemblea Costituente, la nuova Enciclica che tanto sta facendo parlare di sé riprenda temi molto cari anche alla cultura democratica laica. In questi tempi di contrapposizioni, non può che fare piacere riscontrare che non mancano e continuano a esistere spazi per tratti di strada che le persone di buona volontà possono percorrere insieme.