L’interazione tra pubblico e privato nell’erogazione di servizi anche essenziali è un tema sempre più ricorrente. L’esempio che riguarda più da vicino la nostra città è, ovviamente, quello dell’ospedale e, più in generale quello della sanità al servizio di tutti.
A ben vedere, in sé, la semplice previsione di un partenariato pubblico-privato, dice ben poco. Si tratta, infatti, di valutare quali siano i rispettivi ruoli e, soprattutto, quale sarà la ricaduta sui cittadini. Quando si parla di settori strategici ed essenziali in uno stato sociale degno di questo nome, le valutazioni devono necessariamente tenere conto di aspetti che vanno al di là delle analisi puramente contabili, perché è in gioco la dignità delle persone che hanno bisogno di cure e, in definitiva, di una intera comunità. Temi come il diritto alla salute e la sua concreta attuazione hanno rilevanza costituzionale e legislativa proprio perché fanno parte della struttura più intima della vita sociale, ed è bene che i riferimenti costituzionali, legislativi e i principi elaborati dalla Corte costituzionale rappresentino il riferimento principale quando si compiono scelte che, nel bene o nel male, incideranno a lungo sulla vita di una comunità.
Una lettura alla luce della nostra Costituzione dei rapporti pubblico-privato in campo sanitario non può che partire dall’articolo 32 della Costituzione, che qualifica come “fondamentale” (unico tra i diritti garantiti a livello costituzionale per il quale viene impiegato questo aggettivo) il diritto alla salute. Vale la pena ricordare che, in coerenza con il dettato costituzionale, l’articolo 1 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, recita “il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio”. Erano altri tempi, la legge 833/1978 era stata fortemente voluta dal quarto Governo Andreotti, con Tina Anselmi prima donna Ministro della sanità nella storia della Repubblica.
Con il tempo, la Corte costituzionale è stata chiamata ad esprimersi su molti aspetti legati al diritto alla salute e, tra questi, anche sul rapporto con la sostenibilità finanziaria dell’impegno sanitario pubblico. Non sono mancate pronunce che hanno affermato che il diritto alla salute non si sottrae al bilanciamento con altri diritti costituzionalmente garantiti e che, rispetto alla sua attuazione, si debba tenere conto dei limiti oggettivi che lo stesso Parlamento incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie a disposizione. Sul finire degli anni Novanta, tuttavia, la Corte costituzionale è intervenuta per chiarire che al principio del bilanciamento è, in ogni caso, sottratto quello che viene definito un “nucleo irriducibile del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto”.
Neppure chi emana le leggi, quindi, può adottare provvedimenti non coerenti con le esigenze di rispetto di quel “nucleo irriducibile” del diritto che rappresenta un ambito inviolabile della dignità umana, costi quel che costi.
Se questo vale per chi siede in Parlamento, a maggior ragione deve valere per le scelte e per le azioni nate dalla collaborazione di enti pubblici locali e soggetti privati. Ogni azione pubblica che possa incidere sul diritto alla salute dovrebbe essere valutata, innanzitutto, alla luce delle regole e dei principi che governano non solo il sistema giuridico, ma anche quello sociale e, dunque, anche l’azione economica che ne è espressione. La decisione sul se e dove ricollocare una struttura ospedaliera dell’importanza del Santa Croce dovrebbe essere assunta, innanzitutto, chiedendosi quale sia la via maggiormente rispettosa di quel nucleo irriducibile del diritto alla salute. Inoltre, i rapporti pubblico – privato, in questo ambito, non solo non possono e non devono essere paritetici, ma devono essere strutturati, anche operativamente, in modo da consentire all’operatore pubblico di mantenere il governo dell’azione politica. Prima ancora che limiti imposti dal dettato costituzionale, sono preziose indicazioni per una azione amministrativa autenticamente lungimirante.
editoriale
L’interazione tra pubblico e privato nell’erogazione di servizi anche essenziali è un tema sempre più ricorrente. L’esempio che riguarda più da vicino la nostra città è, ovviamente, quello dell’ospedale e, più in generale quello della sanità al servizio di tutti.
A ben vedere, in sé, la semplice previsione di un partenariato pubblico-privato, dice ben poco. Si tratta, infatti, di valutare quali siano i rispettivi ruoli e, soprattutto, quale sarà la ricaduta sui cittadini. Quando si parla di settori strategici ed essenziali in uno stato sociale degno di questo nome, le valutazioni devono necessariamente tenere conto di aspetti che vanno al di là delle analisi puramente contabili, perché è in gioco la dignità delle persone che hanno bisogno di cure e, in definitiva, di una intera comunità. Temi come il diritto alla salute e la sua concreta attuazione hanno rilevanza costituzionale e legislativa proprio perché fanno parte della struttura più intima della vita sociale, ed è bene che i riferimenti costituzionali, legislativi e i principi elaborati dalla Corte costituzionale rappresentino il riferimento principale quando si compiono scelte che, nel bene o nel male, incideranno a lungo sulla vita di una comunità.
Una lettura alla luce della nostra Costituzione dei rapporti pubblico-privato in campo sanitario non può che partire dall’articolo 32 della Costituzione, che qualifica come “fondamentale” (unico tra i diritti garantiti a livello costituzionale per il quale viene impiegato questo aggettivo) il diritto alla salute. Vale la pena ricordare che, in coerenza con il dettato costituzionale, l’articolo 1 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, recita “il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio”. Erano altri tempi, la legge 833/1978 era stata fortemente voluta dal quarto Governo Andreotti, con Tina Anselmi prima donna Ministro della sanità nella storia della Repubblica.
Con il tempo, la Corte costituzionale è stata chiamata ad esprimersi su molti aspetti legati al diritto alla salute e, tra questi, anche sul rapporto con la sostenibilità finanziaria dell’impegno sanitario pubblico. Non sono mancate pronunce che hanno affermato che il diritto alla salute non si sottrae al bilanciamento con altri diritti costituzionalmente garantiti e che, rispetto alla sua attuazione, si debba tenere conto dei limiti oggettivi che lo stesso Parlamento incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie a disposizione. Sul finire degli anni Novanta, tuttavia, la Corte costituzionale è intervenuta per chiarire che al principio del bilanciamento è, in ogni caso, sottratto quello che viene definito un “nucleo irriducibile del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto”.
Neppure chi emana le leggi, quindi, può adottare provvedimenti non coerenti con le esigenze di rispetto di quel “nucleo irriducibile” del diritto che rappresenta un ambito inviolabile della dignità umana, costi quel che costi.
Se questo vale per chi siede in Parlamento, a maggior ragione deve valere per le scelte e per le azioni nate dalla collaborazione di enti pubblici locali e soggetti privati. Ogni azione pubblica che possa incidere sul diritto alla salute dovrebbe essere valutata, innanzitutto, alla luce delle regole e dei principi che governano non solo il sistema giuridico, ma anche quello sociale e, dunque, anche l’azione economica che ne è espressione. La decisione sul se e dove ricollocare una struttura ospedaliera dell’importanza del Santa Croce dovrebbe essere assunta, innanzitutto, chiedendosi quale sia la via maggiormente rispettosa di quel nucleo irriducibile del diritto alla salute. Inoltre, i rapporti pubblico – privato, in questo ambito, non solo non possono e non devono essere paritetici, ma devono essere strutturati, anche operativamente, in modo da consentire all’operatore pubblico di mantenere il governo dell’azione politica. Prima ancora che limiti imposti dal dettato costituzionale, sono preziose indicazioni per una azione amministrativa autenticamente lungimirante.
Quale rapporto tra pubblico e privato nella sanità e nell’erogazione dei servizi?
27 gennaio 2024
Cuneo
L’interazione tra pubblico e privato nell’erogazione di servizi anche essenziali è un tema sempre più ricorrente. L’esempio che riguarda più da vicino la nostra città è, ovviamente, quello dell’ospedale e, più in generale quello della sanità al servizio di tutti.
A ben vedere, in sé, la semplice previsione di un partenariato pubblico-privato, dice ben poco. Si tratta, infatti, di valutare quali siano i rispettivi ruoli e, soprattutto, quale sarà la ricaduta sui cittadini. Quando si parla di settori strategici ed essenziali in uno stato sociale degno di questo nome, le valutazioni devono necessariamente tenere conto di aspetti che vanno al di là delle analisi puramente contabili, perché è in gioco la dignità delle persone che hanno bisogno di cure e, in definitiva, di una intera comunità. Temi come il diritto alla salute e la sua concreta attuazione hanno rilevanza costituzionale e legislativa proprio perché fanno parte della struttura più intima della vita sociale, ed è bene che i riferimenti costituzionali, legislativi e i principi elaborati dalla Corte costituzionale rappresentino il riferimento principale quando si compiono scelte che, nel bene o nel male, incideranno a lungo sulla vita di una comunità.
Una lettura alla luce della nostra Costituzione dei rapporti pubblico-privato in campo sanitario non può che partire dall’articolo 32 della Costituzione, che qualifica come “fondamentale” (unico tra i diritti garantiti a livello costituzionale per il quale viene impiegato questo aggettivo) il diritto alla salute. Vale la pena ricordare che, in coerenza con il dettato costituzionale, l’articolo 1 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, recita “il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio”. Erano altri tempi, la legge 833/1978 era stata fortemente voluta dal quarto Governo Andreotti, con Tina Anselmi prima donna Ministro della sanità nella storia della Repubblica.
Con il tempo, la Corte costituzionale è stata chiamata ad esprimersi su molti aspetti legati al diritto alla salute e, tra questi, anche sul rapporto con la sostenibilità finanziaria dell’impegno sanitario pubblico. Non sono mancate pronunce che hanno affermato che il diritto alla salute non si sottrae al bilanciamento con altri diritti costituzionalmente garantiti e che, rispetto alla sua attuazione, si debba tenere conto dei limiti oggettivi che lo stesso Parlamento incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie a disposizione. Sul finire degli anni Novanta, tuttavia, la Corte costituzionale è intervenuta per chiarire che al principio del bilanciamento è, in ogni caso, sottratto quello che viene definito un “nucleo irriducibile del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto”.
Neppure chi emana le leggi, quindi, può adottare provvedimenti non coerenti con le esigenze di rispetto di quel “nucleo irriducibile” del diritto che rappresenta un ambito inviolabile della dignità umana, costi quel che costi.
Se questo vale per chi siede in Parlamento, a maggior ragione deve valere per le scelte e per le azioni nate dalla collaborazione di enti pubblici locali e soggetti privati. Ogni azione pubblica che possa incidere sul diritto alla salute dovrebbe essere valutata, innanzitutto, alla luce delle regole e dei principi che governano non solo il sistema giuridico, ma anche quello sociale e, dunque, anche l’azione economica che ne è espressione. La decisione sul se e dove ricollocare una struttura ospedaliera dell’importanza del Santa Croce dovrebbe essere assunta, innanzitutto, chiedendosi quale sia la via maggiormente rispettosa di quel nucleo irriducibile del diritto alla salute. Inoltre, i rapporti pubblico – privato, in questo ambito, non solo non possono e non devono essere paritetici, ma devono essere strutturati, anche operativamente, in modo da consentire all’operatore pubblico di mantenere il governo dell’azione politica. Prima ancora che limiti imposti dal dettato costituzionale, sono preziose indicazioni per una azione amministrativa autenticamente lungimirante.