Mi scuso anticipatamente con i lettori per la elementarità delle argomentazioni che seguiranno. Ma quando di certe questioni si perdono i contorni, avvolti nella foschia tossica delle polemiche, si sente il desiderio di tracciarne nuovamente i tratti essenziali.
Partiamo, dunque, dal principio della separazione dei poteri dello Stato, che rappresenta l’ossatura portante delle Costituzioni democratico - liberali, vigenti nella maggior parte dei Paesi europei. Uno dei poteri è il Parlamento eletto dai cittadini, che emana le leggi dello Stato (potere legislativo); un altro potere è il Governo che, tramite gli organi ministeriali dello Stato, esegue le leggi (potere esecutivo); infine vi è la Magistratura che, con le sentenze dei giudici, fa rispettare le leggi, sanzionando quanti le abbiano violate (potere giudiziario). La separatezza dei poteri garantisce, per esempio, che gli organi di polizia o gli uffici finanziari non impongano o pretendano dai cittadini comportamenti o prestazioni diversi da quanto le leggi del parlamento stabiliscono; che i giudici non emettano sentenze “a sentimento”, ma applicando, piaccia loro o meno, la legge vigente; che senatori e deputati s’interessino dei poteri di governo e magistratura esclusivamente per meglio legiferare. Questi principi vennero affermati, per la prima volta, trecento anni fa da un filosofo e giurista, Montesquieu, che era suddito di un re, Luigi XIV, che affermava “Lo stato sono io”.
Dei tre poteri, il potere giudiziario, è l’unico non costituito da politici scelti dagli elettori, con mandato a termine, ma da tecnici del diritto selezionati per concorso e per un periodo illimitato, poiché dai medesimi non si attendono né opinioni, né indirizzi, ma competenza ed esperienza nell’applicazione delle leggi emanate dal parlamento. Lo si ritiene anche il potere più vulnerabile, dal momento che può agire a danno di persone ed interessi costituiti. Ecco perché la Costituzione italiana vuole che il giudice sia soggetto soltanto alla legge e, più concretamente, che la magistratura sia un ordine autonomo ed indipendente da qualsiasi altro potere, esercitando tali prerogative attraverso il Consiglio superiore della magistratura, composto per due terzi dagli stessi magistrati. Il Consiglio superiore dispone dell’assunzione, della carriera e dei provvedimenti disciplinari dei magistrati. La Costituzione italiana, inoltre, stabilisce che i magistrati si distinguano tra loro soltanto per la diversità di funzioni, ed una delle funzioni è quella del pubblico ministero. Eccoci arrivati al punto. Il pubblico ministero è il soggetto che, detto sommariamente, persegue i reati disponendo della polizia giudiziaria e rappresenta la pubblica accusa in tribunale, allorché ritiene di aver raccolto prove sufficienti per una condanna. Il titolare di questa funzione requirente è considerato magistrato al pari del collega che svolge la funzione giudicante e gode delle stesse garanzie d’ indipendenza.
Contro questa comunanza tra le due funzioni si affannano molti governi, da Silvio Berlusconi all’attuale guardasigilli Carlo Nordio, ponendo tra le priorità dei loro programmi in materia di giustizia la “separazione delle carriere”. Le motivazioni addotte sono principalmente le seguenti: la terzietà del giudice non deve essere compromessa dal rapporto di colleganza con l’"avvocato dell’accusa"; l’avvocato della difesa non si trova in condizioni di parità con il “magistrato accusatore”; è bene che chi svolge la funzione requirente venga assunto per tale compito, vi si specializzi e lo persegua per la sua intera carriera, l’autonomia delle due funzioni è meglio tutelata con due diversi organi di autogoverno. Chi si oppone alla separazione si fa forte di due dati: il trascurabile numero di passaggi da una funzione all’altra e la prevalenza delle sentenze contrarie alle richieste del P.M. rispetto a quelle di condanna. Si argomenta ancora che conservare al pubblico ministero la veste di magistrato, lo rende più sensibile ai problemi di legalità anche nel ruolo requirente e mantenerlo nel medesimo ordinamento meglio garantisce la sua autonomia dai restanti due poteri, che possiamo accomunare con il termine di “politici”.
editoriale
Mi scuso anticipatamente con i lettori per la elementarità delle argomentazioni che seguiranno. Ma quando di certe questioni si perdono i contorni, avvolti nella foschia tossica delle polemiche, si sente il desiderio di tracciarne nuovamente i tratti essenziali.
Partiamo, dunque, dal principio della separazione dei poteri dello Stato, che rappresenta l’ossatura portante delle Costituzioni democratico - liberali, vigenti nella maggior parte dei Paesi europei. Uno dei poteri è il Parlamento eletto dai cittadini, che emana le leggi dello Stato (potere legislativo); un altro potere è il Governo che, tramite gli organi ministeriali dello Stato, esegue le leggi (potere esecutivo); infine vi è la Magistratura che, con le sentenze dei giudici, fa rispettare le leggi, sanzionando quanti le abbiano violate (potere giudiziario). La separatezza dei poteri garantisce, per esempio, che gli organi di polizia o gli uffici finanziari non impongano o pretendano dai cittadini comportamenti o prestazioni diversi da quanto le leggi del parlamento stabiliscono; che i giudici non emettano sentenze “a sentimento”, ma applicando, piaccia loro o meno, la legge vigente; che senatori e deputati s’interessino dei poteri di governo e magistratura esclusivamente per meglio legiferare. Questi principi vennero affermati, per la prima volta, trecento anni fa da un filosofo e giurista, Montesquieu, che era suddito di un re, Luigi XIV, che affermava “Lo stato sono io”.
Dei tre poteri, il potere giudiziario, è l’unico non costituito da politici scelti dagli elettori, con mandato a termine, ma da tecnici del diritto selezionati per concorso e per un periodo illimitato, poiché dai medesimi non si attendono né opinioni, né indirizzi, ma competenza ed esperienza nell’applicazione delle leggi emanate dal parlamento. Lo si ritiene anche il potere più vulnerabile, dal momento che può agire a danno di persone ed interessi costituiti. Ecco perché la Costituzione italiana vuole che il giudice sia soggetto soltanto alla legge e, più concretamente, che la magistratura sia un ordine autonomo ed indipendente da qualsiasi altro potere, esercitando tali prerogative attraverso il Consiglio superiore della magistratura, composto per due terzi dagli stessi magistrati. Il Consiglio superiore dispone dell’assunzione, della carriera e dei provvedimenti disciplinari dei magistrati. La Costituzione italiana, inoltre, stabilisce che i magistrati si distinguano tra loro soltanto per la diversità di funzioni, ed una delle funzioni è quella del pubblico ministero. Eccoci arrivati al punto. Il pubblico ministero è il soggetto che, detto sommariamente, persegue i reati disponendo della polizia giudiziaria e rappresenta la pubblica accusa in tribunale, allorché ritiene di aver raccolto prove sufficienti per una condanna. Il titolare di questa funzione requirente è considerato magistrato al pari del collega che svolge la funzione giudicante e gode delle stesse garanzie d’ indipendenza.
Contro questa comunanza tra le due funzioni si affannano molti governi, da Silvio Berlusconi all’attuale guardasigilli Carlo Nordio, ponendo tra le priorità dei loro programmi in materia di giustizia la “separazione delle carriere”. Le motivazioni addotte sono principalmente le seguenti: la terzietà del giudice non deve essere compromessa dal rapporto di colleganza con l’"avvocato dell’accusa"; l’avvocato della difesa non si trova in condizioni di parità con il “magistrato accusatore”; è bene che chi svolge la funzione requirente venga assunto per tale compito, vi si specializzi e lo persegua per la sua intera carriera, l’autonomia delle due funzioni è meglio tutelata con due diversi organi di autogoverno. Chi si oppone alla separazione si fa forte di due dati: il trascurabile numero di passaggi da una funzione all’altra e la prevalenza delle sentenze contrarie alle richieste del P.M. rispetto a quelle di condanna. Si argomenta ancora che conservare al pubblico ministero la veste di magistrato, lo rende più sensibile ai problemi di legalità anche nel ruolo requirente e mantenerlo nel medesimo ordinamento meglio garantisce la sua autonomia dai restanti due poteri, che possiamo accomunare con il termine di “politici”.
Magistrati, politici e poteri
08 febbraio 2025
Cuneo
Mi scuso anticipatamente con i lettori per la elementarità delle argomentazioni che seguiranno. Ma quando di certe questioni si perdono i contorni, avvolti nella foschia tossica delle polemiche, si sente il desiderio di tracciarne nuovamente i tratti essenziali.
Partiamo, dunque, dal principio della separazione dei poteri dello Stato, che rappresenta l’ossatura portante delle Costituzioni democratico - liberali, vigenti nella maggior parte dei Paesi europei. Uno dei poteri è il Parlamento eletto dai cittadini, che emana le leggi dello Stato (potere legislativo); un altro potere è il Governo che, tramite gli organi ministeriali dello Stato, esegue le leggi (potere esecutivo); infine vi è la Magistratura che, con le sentenze dei giudici, fa rispettare le leggi, sanzionando quanti le abbiano violate (potere giudiziario). La separatezza dei poteri garantisce, per esempio, che gli organi di polizia o gli uffici finanziari non impongano o pretendano dai cittadini comportamenti o prestazioni diversi da quanto le leggi del parlamento stabiliscono; che i giudici non emettano sentenze “a sentimento”, ma applicando, piaccia loro o meno, la legge vigente; che senatori e deputati s’interessino dei poteri di governo e magistratura esclusivamente per meglio legiferare. Questi principi vennero affermati, per la prima volta, trecento anni fa da un filosofo e giurista, Montesquieu, che era suddito di un re, Luigi XIV, che affermava “Lo stato sono io”.
Dei tre poteri, il potere giudiziario, è l’unico non costituito da politici scelti dagli elettori, con mandato a termine, ma da tecnici del diritto selezionati per concorso e per un periodo illimitato, poiché dai medesimi non si attendono né opinioni, né indirizzi, ma competenza ed esperienza nell’applicazione delle leggi emanate dal parlamento. Lo si ritiene anche il potere più vulnerabile, dal momento che può agire a danno di persone ed interessi costituiti. Ecco perché la Costituzione italiana vuole che il giudice sia soggetto soltanto alla legge e, più concretamente, che la magistratura sia un ordine autonomo ed indipendente da qualsiasi altro potere, esercitando tali prerogative attraverso il Consiglio superiore della magistratura, composto per due terzi dagli stessi magistrati. Il Consiglio superiore dispone dell’assunzione, della carriera e dei provvedimenti disciplinari dei magistrati. La Costituzione italiana, inoltre, stabilisce che i magistrati si distinguano tra loro soltanto per la diversità di funzioni, ed una delle funzioni è quella del pubblico ministero. Eccoci arrivati al punto. Il pubblico ministero è il soggetto che, detto sommariamente, persegue i reati disponendo della polizia giudiziaria e rappresenta la pubblica accusa in tribunale, allorché ritiene di aver raccolto prove sufficienti per una condanna. Il titolare di questa funzione requirente è considerato magistrato al pari del collega che svolge la funzione giudicante e gode delle stesse garanzie d’ indipendenza.
Contro questa comunanza tra le due funzioni si affannano molti governi, da Silvio Berlusconi all’attuale guardasigilli Carlo Nordio, ponendo tra le priorità dei loro programmi in materia di giustizia la “separazione delle carriere”. Le motivazioni addotte sono principalmente le seguenti: la terzietà del giudice non deve essere compromessa dal rapporto di colleganza con l’"avvocato dell’accusa"; l’avvocato della difesa non si trova in condizioni di parità con il “magistrato accusatore”; è bene che chi svolge la funzione requirente venga assunto per tale compito, vi si specializzi e lo persegua per la sua intera carriera, l’autonomia delle due funzioni è meglio tutelata con due diversi organi di autogoverno. Chi si oppone alla separazione si fa forte di due dati: il trascurabile numero di passaggi da una funzione all’altra e la prevalenza delle sentenze contrarie alle richieste del P.M. rispetto a quelle di condanna. Si argomenta ancora che conservare al pubblico ministero la veste di magistrato, lo rende più sensibile ai problemi di legalità anche nel ruolo requirente e mantenerlo nel medesimo ordinamento meglio garantisce la sua autonomia dai restanti due poteri, che possiamo accomunare con il termine di “politici”.