Il 22 e 23 marzo prossimi avrà luogo il referendum avente a oggetto la legge costituzionale con la quale si intendono modificare sette articoli della nostra Costituzione, tutti relativi alla Magistratura.
Il percorso
La ragione dello svolgimento della consultazione referendaria sta nell’articolo 138 della Costituzione, dove si prescrive che, per modificare la Costituzione, è necessario un apposito procedimento che prevede che la proposta di modifica sia oggetto di una doppia votazione delle Camere (la seconda, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri) e che, se nella seconda votazione non viene raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli dei due terzi dei componenti di ciascuna delle Camere, possa essere richiesto un referendum popolare.
Poiché, nel caso specifico, la maggioranza dei due terzi non è stata raggiunta e vi sono state più richieste di consultazione referendaria, la legge di revisione costituzionale sarà sottoposta al voto dei cittadini. Ai fini della validità della consultazione referendaria non è necessario il raggiungimento di alcun quorum; la votazione, dunque, avrà valore indipendentemente dalla percentuale di affluenza alle urne.
La giustizia penale, la Magistratura e le sue funzioni
La revisione costituzionale ha ad oggetto la Magistratura e, in particolare, le differenti funzioni esercitate nel processo penale. La “Magistratura requirente” (organizzata in Procure della Repubblica) si occupa, infatti, di effettuare le indagini, esercitare l’azione penale e sostenere l’accusa nel giudizio attraverso il Pubblico Ministero. La “Magistratura giudicante”, invece, interviene, nelle indagini preliminari, nei casi previsti dalla legge (generalmente, quando sono richiesti, dalla Procura, misure o provvedimenti che limitano la libertà dell’indagato o comunque invasivi della sua sfera personale, come intercettazioni o perquisizioni); la stessa Magistratura giudicante, inoltre, ha il delicato compito di decidere, con sentenza, se condannare o assolvere l’imputato. La distinzione delle due funzioni, requirente e giudicante, è un pilastro della riforma del processo penale del 1989, quando si è passati al sistema “accusatorio”. Questo sistema è caratterizzato dalla netta distinzione delle funzioni di indagine e di giudizio e dalla presenza di un giudicante terzo e imparziale, che forma il proprio convincimento nel paritetico contraddittorio tra accusa e difesa.
Come sono organizzati, oggi, la Magistratura e il passaggio tra le funzioni
Secondo la vigente disciplina, il concorso per diventare magistrato è unico. Superato il concorso, al termine di un tirocinio, il Consiglio superiore della magistratura si esprime sull’idoneità alle funzioni giudiziarie; se la valutazione è favorevole, si procede con l’assegnazione del magistrato alle funzioni giudicanti o requirenti. Nell’attuale sistema, come modificato dalla “Riforma Cartabia” del 2022, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, e viceversa, è consentito per una sola volta nella carriera e non può avvenire nello stesso distretto, o nella stessa regione.
La separazione delle carriere
Semplificando, chi è a favore della approvazione della legge costituzionale oggetto di referendum ritiene che, per avere una effettiva separazione tra le due funzioni, sia necessario che esse siano affidate a magistrati che seguano carriere diverse; servirebbe, dunque, avere non più un’unica Magistratura, bensì due Magistrature distinte.
Due Consigli Superiori della magistratura
Nel testo della legge costituzionale, questa distinzione delle carriere si riflette nella previsione di due differenti Consigli Superiori della magistratura, uno per la Magistratura requirente e uno per la Magistratura giudicante.
Oggi, l’unico Consiglio Superiore della magistratura previsto nella Costituzione rappresenta l’organo di autogoverno della Magistratura, competente (tra l’altro) a decidere su assegnazioni, trasferimenti, promozioni e procedimenti disciplinari. Ne fanno parte, di diritto, il Presidente della Repubblica, che lo presiede, il primo presidente della Corte di Cassazione e il procuratore generale presso la medesima Corte. Gli altri trenta componenti sono eletti, per due terzi, da tutti i magistrati ordinari (requirenti e giudicanti), e, per un terzo, dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.
I due nuovi Consigli, previsti dalla legge costituzionale, sarebbero sempre presieduti dal Presidente della Repubblica, ma quello della Magistratura requirente prevederebbe la presenza, di diritto, del procuratore generale presso la Corte di Cassazione e, quello della Magistratura giudicante, del primo presidente della medesima corte. Per ciascuno dei Consigli si dispone, inoltre, che gli altri componenti siano estratti a sorte, per un terzo, da un elenco predisposto (mediante elezione) dal Parlamento in seduta comune, di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati requirenti e i magistrati giudicanti, nel numero e secondo le procedure previsti da leggi di futura emanazione.
La giurisdizione disciplinare e l’Alta Corte disciplinare
Nel sistema vigente, la legge prevede che la cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati sia attribuita a una sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
La legge di revisione costituzionale, invece, prevede che l’azione disciplinare sia affidata all’Alta Corte disciplinare, un nuovo organo, oggi non previsto dalla Costituzione.
L’Alta Corte sarebbe composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco, predisposto dal Parlamento in seduta comune, di persone in possesso dei medesimi requisiti, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie, con determinati requisiti di esperienza.
Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte sarebbe ammessa impugnazione soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che, in questo caso, giudicherebbe senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
Una legge di futura emanazione determinerebbe gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, così come le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte.
Le norme successive
È previsto che, per tutto quanto non disciplinato dalla legge costituzionale sul Consiglio Superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare, varrà quanto disposto da leggi ordinarie, da approvare entro un anno dall’entrata in vigore della legge costituzionale. Ovviamente, in caso di vittoria del No al referendum, tutto rimarrà come è oggi.
Le ragioni del sì
Tra gli argomenti proposti dai sostenitori della riforma ci sono i seguenti.
La legge costituzionale è il completamento della riforma del processo penale, a garanzia dei diritti di difesa.
Chi è favorevole all’approvazione della modifica della costituzione ritiene che il contenuto della legge costituzionale sia il tassello mancante, a garanzia dei diritti di difesa, del percorso avviato con la riforma del processo penale del 1989, con l’introduzione del rito accusatorio e proseguito con la modifica, nel 1999, dell’articolo 111 della Costituzione (riforma del “Giusto processo”), che prevede che ogni processo si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.
Alcuni dati, relativi alle indagini preliminari, mostrano che la riforma è necessaria
Secondo alcuni dati ripresi dagli organi di stampa, la percentuale di accoglimento (da parte della Magistratura giudicante) delle richieste delle Procure di autorizzazione a disporre intercettazioni è del 94% e quelle di proroga dei periodi di intercettazione del 99%. Per le richieste di archiviazione (quando, cioè, la Procura della Repubblica ritiene di non esercitare l’azione penale), i decreti di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari (appartenente alla Magistratura giudicante) sono stati dell’87% delle richieste. Tali numeri indicherebbero una non adeguata autonomia che, nell’opinione dei favorevoli alla riforma, verrebbe assicurata con la separazione delle carriere.
L’indipendenza della Magistratura rimarrebbe comunque assicurata
Chi è favorevole alla riforma sottolinea che non verrebbe toccata la prima parte dell’articolo 104 della Costituzione, dove si stabilisce che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Poiché nulla cambia sotto questo aspetto, ad avviso dei sostenitori del SI, non c’è alcun motivo di temere che la politica possa interferire con il potere giudiziario.
Le ragioni del no
Chi si oppone alla modifica della Costituzione sostiene, tra le altre, queste argomentazioni.
La separazione delle carriere, nei fatti, esiste già
Secondo i dati riportati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nel 2022, 2023 e 2024, i passaggi sono stati rispettivamente 25, 34 e 42, su un organico complessivo che, nel 2024 era di 8.817 magistrati (con una percentuale di passaggi di poco inferiore allo 0,5% nell’ultimo anno). Anche per effetto della “Riforma Cartabia” (che consente un solo passaggio nella vita professionale dei magistrati), la separazione delle carriere, dunque, esiste già. Non si comprende, dunque, ad avviso dei contrari alla riforma, la necessità di modificare in tal senso la Costituzione.
L’impianto della riforma indebolisce l’autonomia della Magistratura rispetto al potere politico
La separazione delle carriere e, soprattutto, lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura, sostengono i contrari alla riforma, indebolirebbe il potere giudiziario rispetto a quello politico; una Magistratura divisa sarebbe, infatti, maggiormente vulnerabile rispetto ai tentativi di influenza. La composizione dei due Consigli contribuirebbe, inoltre, a tale indebolimento, prevedendo, per i componenti Magistrati, un sorteggio tra tutti i membri della Magistratura (nel numero e secondo le procedure che verranno indicate dalla legge), mentre i membri non magistrati sarebbero estratti a sorte tra persone incluse in una lista predisposta dal Parlamento, dunque, gradite ai partiti presenti in Parlamento.
Il rinvio a leggi successive di parti importanti della riforma conferisce incertezza sui contenuti
Allo stato, nulla si sa del contenuto delle leggi che, entro un anno dall’entrata in vigore della riforma (se approvata), regolerebbero aspetti delicati, come la giurisdizione disciplinare sui magistrati. I contrari alla riforma evidenziano che l’attuale maggioranza parlamentare, nei fatti, potrà dettarne i contenuti.





