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Giovedì 18 aprile 2024

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Ulteriore slittamento per l’obbligo del defibrillatore

La Guida - Ulteriore slittamento per l’obbligo del defibrillatore

Con Decreto Legge del 17 ottobre 2016 è stato disposto un ulteriore slittamento dell’attuazione del cosiddetto "decreto Balduzzi" inerente la dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte del settore sportivo dilettantistico. La precedente scadenza del 30 novembre 2016 è stata posticipata al 1 gennaio 2017. L’obbligo per le società sportive dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici, nonché di garantire la presenza durante partite e allenamenti di personale opportunamente formato all’utilizzo dell’apparecchiatura salvavita, era già stata differito due volte: una prima proroga di sei mesi (dal 20 gennaio al 20 luglio 2016), seguita dall’ulteriore slittamento fino al 30 novembre 2016. La normativa sui defibrillatori semiautomaticiLa legge n. 120 del 3 aprile 2001 ha esteso l’uso del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. Il Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 ha definito l’obbligo da parte delle società sportive di dotarsi di defibrillatori semiautomatici, obbligo sancito dal decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 meglio conosciuto in ambito sportivo come decreto “Balduzzi”. Tale onere è già in atto per le società sportive professionistiche, mentre le società sportive dilettantistiche avrebbero dovuto provvedere in tal senso entro 30 mesi dall’entrata in vigore del decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2013, vale a dire entro il 20 gennaio 2016. A ridosso della scadenza, tale termine è stato differito di sei mesi con apposito Decreto e successivamente di altri 4 mesi e dieci giorni al fine di consentire le attività di formazione degli operatori del settore sportivo dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.Sono escluse dalla disposizione le società dilettantistiche che svolgono attività sportiva con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (a eccezione delle bocce a volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili. Il decreto ha inoltre evidenziato l’opportunità di dotare di un defibrillatore anche luoghi quali centri sportivi, stadi e palestre. La società sportiva è responsabile della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo, deve inoltre essere garantita nel corso di gare e allenamenti la presenza di una persona formata all’utilizzo del defibrillatore, che va posizionato in luogo facilmente accessibile e fornito della segnaletica di sicurezza per una facile e repentina individuazione. I corsi di formazione devono essere effettuati da centri di formazione accreditati dalle singole Regioni, per il personale formato deve essere prevista l’attività di retraining ogni due anni. L’attività di soccorso non rappresenta però per il personale formato un obbligo legale, previsto soltanto per il personale sanitario

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